Qualita' banca dati bilanci, recupero bilanci d'esercizio non depositati

Newsletter Registro Imprese/Servizi digitali del 13/02/2019

QUALITÀ BANCA DATI BILANCI - INIZIATIVE 2019

Recupero bilanci d'esercizio non depositati

La Camera di Commercio di Modena prosegue la campagna di qualità riguardante i bilanci nell'ottica di migliorare la qualità e legalità delle informazioni economico-finanziarie contenute nella banca dati del Registro delle Imprese.

In tale contesto, in vista della nuova Campagna Bilanci 2019, l'Ufficio Registro Imprese - tramite lo strumento automatico Cruscotto Qualità - sta verificando una serie di posizioni che presentano delle incongruenze relative al mancato deposito di bilanci per esercizi precedenti al 2017.

Pertanto, nel proseguire con le iniziative volte a sensibilizzare l'utenza interessata sui termini e sulle modalità del corretto adempimento pubblicitario, ove sussistano i presupposti dell'obbligo di deposito, nei prossimi giorni l'Ufficio si riserva di inviare a mezzo PEC nota di invito agli amministratori delle società che presentano anomalie di cui sopra.

Nel frattempo, si raccomanda a tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel deposito, di verificare ancora una volta le posizioni societarie e, in caso, di provvedere spontaneamente all'invio telematico dei bilanci mancanti oppure a fornire opportuni chiarimenti mediante comunicazione da inviare alla PEC della Camera: .

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2435 c.c., il deposito rappresenta un preciso obbligo a carico degli amministratori delle società di capitali e cooperative, da assolvere entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci dei documenti relativi e che, l'art. 2630 c.c. stabilisce altresì che "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".

Si precisa che, infine, qualora sussistano le fattispecie del mancato deposito, l'Ufficio si riserva di effettuare anche opportune segnalazioni ad altre Amministrazioni, segnatamente Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate.