NOTIZIE REGISTRO IMPRESE

Newsletter Registro Imprese/Servizi digitali del 20/02/2019

ADEMPIMENTI STARTUP E PMI INNOVATIVE
Novità introdotte dalla legge di conversione del decreto semplificazioni per gli adempimenti e pubblicazione informazioni
La Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, pubblicata sulla GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019 e in vigore dal 13/02/2019 - introduce novità in materia di startup e PMI innovative e adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni.

Si allega stralcio del testo di legge di conversione.

All'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 14 e' abrogato; b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,"; c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: "17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10".

1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,"; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2".


DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO ENTRO 10 GIORNI
Modificato l'art. 2330 c.c. per il deposito al Registro Imprese degli atti costitutivi delle società di capitali
La Legge 11 febbraio 2019 n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, pubblicata sulla GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019 - in vigore dal 13/02/2019, ha modificato i termini per il deposito degli atti costitutivi al registro imprese delle società di capitali ovvero "1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".


DECRETO DIRETTORIALE 8 FEBBRAIO 2019 - MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE RI/REA
Modifiche alle specifiche tecniche per aggiornamento della tabella Comuni, adeguamenti di vari codici, adeguamento della tabella tipo diritto quote ed azioni e adeguamento riquadro cooperative su Modulo B.
Pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico il decreto 8 febbraio 2019 e relativi allegati con il quale sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 10 luglio 2018, elencate nell'allegato A al decreto.
Le nuove specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dall'1 marzo 2019, salvo per quanto riguarda le modifiche al modulo B, che acquisiscono invece efficacia dall' 1 aprile 2019.
A partire dall'1 ottobre 2019 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

In particolare il decreto è intervenuto con: modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni intervenuti, a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio aggiornati alcuni codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT), nonché alcuni codici relativi ad uffici di registrazione dell'Agenzia delle entrate (tabella CUR); inserito un nuovo codice ("socio cnt terzi art. 100-ter DLGS 58-1998") nella tabella TQP ("tabella tipi proprietà") per consentire l'indicazione degli intermediari abilitati che effettuano la sottoscrizione di quote di società in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale, ai sensi dell'art. 100-ter, comma 2-bis, lettera "a", del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, adeguamenti al modulo B, ed in particolare al riquadro denominato "Deposito per l'albo cooperative", con l'inserimento di nuovi campi, eliminato il codice "Commissario giudiziario" dalle tabelle CAM ("tabella cariche e qualifiche") e ORG ("tabella organi sociali e cariche"), fermo restando, in dette tabelle, il codice "Commissario giudiziale".

Di seguito le tabelle variate e il nuovo modulo B come pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Allegati