Carnet A.T.A. - Carnet C.P.D. (China-Taiwan)

Il Carnet A.T.A. (Admission Temporaire - Temporary Admission) è un documento doganale internazionale facoltativo. Taiwan accetta un particolare carnet: C.P.D. China-Taiwan (Carnet de Passage en Douane)

Il Carnet A.T.A. permette l'importazione, l'esportazione temporanea o il transito di merci senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l’ammontare dei diritti relativi nei paesi extra-comunitari che aderiscono alla Convenzione A.T.A.

La catena di garanzia internazionale A.T.A. offre un sistema di cauzionamento reciproco che garantisce alle amministrazioni doganali che i diritti e le tasse esigibili, in caso di utilizzo non corretto del Carnet, saranno acquisiti.

I Carnets A.T.A. sono rilasciati dalle C.C.I.A.A. competenti per territorio, per delega dell'Unioncamere di Roma (Ente garante per l'Italia).

I Carnets A.T.A. possono essere rilasciati a persone fisiche, giuridiche o enti morali che abbiano la propria residenza o sede in Italia.

I carnets, secondo l'impegno sottoscritto e riportato sul modulo di domanda, dovranno essere restituiti dagli interessati alla Camera emittente entro e non oltre otto giorni dalla scadenza di validità.

Scelta del Carnet da utilizzare

Costo

Carnet A.T.A. base: Euro 70,00 + IVA 22% = Euro 85,40

Carnet A.T.A. Standard:  Euro 100,00 + IVA 22% = Euro 122,00

Carnet CPD China-Taiwan: Euro 70,00 + IVA 22% = Euro 85,40

Dotazione Fogli aggiuntivi o supplementari: Euro 1,00 + IVA 22% = Euro 1,22

PagoPAIstruzioni Pagamento SIPA

Accesso piattaforma SIPA
Servizio da selezionare: Carnet ATA

Assicurazione

Cauzionamento dei carnet ATA e dei Carnet CPD (China-Taiwan)
Unioncamere ha comunicato che si è recentemente conclusa la gara per il sistema di cauzionamento dei Carnet ATA e dei Carnet CPD (China-Taiwan).
Di seguito il dettaglio degli importi dovuti dal 25 ottobre 2023 a Generali Italia s.p.a.

Occorre presentare alla Camera di Commercio della propria provincia il titolo di garanzia necessario a favore della Compagnia di Assicurazioni Generali Italia s.p.a. secondo la convenzione stipulata con Unioncamere.

MERCI VARIE:

Il premio minimo fino al valore di Euro 8.334,00 è di Euro 56,25.

Per un valore superiore ad Euro 8.334,00 calcolare direttamente lo 0,675% sul valore della merce.

Per il versamento relativo a tale garanzia si può procedere:

a) Con bonifico bancario a favore di Generali Italia S.p.A. (causale "Accordo Unioncamere - Generali Italia s.p.a. Cauzionamento Carnet A.T.A.") per i seguenti casi

  • per le ditte iscritte alla Camera di Commercio di Modena (che non risultino assoggettate a procedure concorsuali, ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria o ad altri provvedimenti similari che pregiudichino la gestione dell'impresa) e che non siano plurilocalizzate (che non abbiano cioè unità locali in più province con iscrizione presso più Camere di commercio);
  • per un valore massimo complessivo di Euro 200.000 (di uno o più carnets rilasciati nell'anno solare);

b) Con polizza di cauzionamento, cioè con prenotazione di polizza rilasciata dalle locali Agenzie di Assicurazione nei seguenti casi:

  • per tutti i soggetti non iscritti alla C.C.I.A.A.
  • per un valore complessivo eccedente Euro 200.000 (di uno o più carnets rilasciati nell'anno solare)
  • per tutte le società plurilocalizzate, iscritte cioè alla Camera di Commercio di più province.

MERCI ORAFE

Il premio minimo fino al valore di Euro 16.667,00 è di Euro 56,25.

Per un valore superiore ad Euro 16.667,00 il premio è pari al 0,3375% calcolato sul 50% del valore della merce.

Per le merci orafe è necessaria sempre la stipula di polizza di cauzionamento.

Per richiedere tale polizza gli interessati dovranno presentare apposito modulo vistato dalla Camera di Commercio.

Le imprese orafe dovranno utilizzare modulo specifico, dichiarando se si tratta di operazione che rientra o meno nel limite di Euro 200.000 di valore assicurato (Euro 400.000 di valore merce).

Si precisa che il cauzionamento, per entrambe le tipologie di merci, è previsto nell'ambito del sistema di garanzia sottoscritto da Unioncamere e non esonera il titolare del carnet dal pagamento di eventuali importi richiesti dalle autorità doganali per l'utilizzo non corretto del carnet stesso (es.: riesportazione oltre il termine di scadenza del carnet).

I paesi convenzionati A.T.A.

Prima dell'inoltro della domanda, si invita a consultare la lista dei Paesi in cui è possibile utilizzare il carnet e le informazioni di dettaglio per singolo Paese, pubblicate da Unioncamere: selezionando il Paese è possibile verificare le condizioni di utilizzo del carnet e le condizioni doganali specifiche. Si riporta, a titolo di esempio, la scheda relativa ad uno dei Paesi aderenti.

Procedura per ottenere il Carnet per le aziende iscritte al Registro Imprese

In vista della progressiva digitalizzazione del processo di rilascio del Carnet, dal 3 aprile 2023 i carnet ATA e CPD (China Taiwan) devono essere richiesti dalle imprese per via telematica utilizzando la piattaforma Cert'O accessibile registrandosi al portale Registroimprese.it (la stessa piattaforma utilizzata per i certificati di origine).

Si allega la guida per la compilazione della domanda.

La possibilità di presentare a sportello la modulistica cartacea per la richiesta dei carnet è riservata solo ai soggetti non iscritti al registro imprese.

La richiesta (modello base) deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

In sede di richiesta deve essere selezionato il tipo di Carnet che si intende utilizzare (Standard - Base - CPD).

Procedura per ottenere il Carnet per i soggetti non iscritti al Registro Imprese

Per i soggetti non iscritti al Registro Imprese è ancora prevista la presentazione a sportello della modulistica cartacea, utilizzando  i seguenti moduli:

  1. Carnet ATA base
  2. Carnet ATA Standard
  3. Carnet CPD China - Taiwan

Utilizzo Carnet

Il Carnet può essere utilizzato per:

  • Fiere e mostre
  • Materiale professionale
  • Campioni commerciali
  • Manifestazioni sportive

Non tutti i Paesi aderenti accettano tutte le causali: verificare sempre le schede paese e le vigenti disposizioni doganali.

Moltitudini di merci attraversano così le frontiere grazie ai carnets A.T.A.

Per esempio: computers, apparecchi per riparazione, materiale fotografico, strumenti musicali, materiale industriale, veicoli, gioielleria, abbigliamento, apparecchiature mediche, aerei, cavalli da corsa, opere d'arte, antichità, costumi da ballo e materiale di sonorizzazione di gruppi rock internazionali.

Al contrario i carnets ATA non coprono i prodotti deperibili o di consumo, né le merci destinate ad operazioni di trasformazione o riparazione.

Per i prodotti orafi sono previste disposizioni specifiche.

Validità del Carnet A.T.A.

La validità è di 12 mesi dalla data del rilascio e non è prorogabile.

Le autorità doganali del paese d'importazione hanno facoltà di abbreviare il periodo di permanenza delle merci nel proprio territorio e in tal caso, per evitare il pagamento dei diritti doganali, è necessario che le merci siano riesportate entro la data fissata dalla Dogana estera.

Quando tuttavia il carnet sta per scadere e la merce non può essere riesportata entro i termini previsti, può essere rilasciato un carnet sostitutivo se il Paese in cui si trova la merce lo accetta.

Emissione del carnet sostitutivo

La procedura è consigliabile qualora sia stato acquisito preventivamente l’assenso delle autorità estere.

La documentazione necessaria e i costi per il rilascio sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un carnet, ivi compresa la presentazione di una nuova polizza assicurativa.

I due documenti dovranno essere presentati contestualmente, prima della scadenza del carnet originario, sia alla dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione, che alla dogana estera del paese ove si trova la merce.

Ciò si rende necessario per convalidare la sostituzione attraverso lo scarico del primo carnet e la presa in carico del secondo.

La mancata regolarizzazione del carnet originario da parte dell’autorità estera al momento dell’accensione del carnet sostitutivo costituisce motivo di irregolarità ed impegna la responsabilità del titolare per il pagamento di eventuali diritti doganali esigibili.

Normativa

  • Convenzione A.T.A. (Admission temporaire - Temporary admission) per l’importazione temporanea di merci, adottata a Bruxelles il 6.12.1961 ratificata in Italia con D.P.R. 2070 del 18.03.1963.
  • Convenzione di Istanbul del 26.06.1990 ratificata in Italia con legge n.479 del 26.10.1995
  • Regolamento CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993 (artt.290, da 451 a 455, da 458 a 461, 697,699,701,712,716/bis,797,798).

Azioni sul documento

pubblicato il 26/08/2019 ultima modifica 23/10/2023