Denunce R.E.A.

Newsletter del 26/03/2015

Per semplificare la compilazione delle pratiche di inizio e variazione attività e ridurre il numero delle sospensioni si ritiene utile fornire alcune indicazioni riepilogative sulle denunce al Repertorio Economico Ammistrativo.

Atti e documenti allegati

Alle domande/denunce al R.I. o R.E.A. devono essere allegati gli atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito.
Tali documenti nella pratica telematica vanno allegati nel formato pdf/A e sottoscritti digitalmente, ove non diversamente specificato.
Devono essere altresì allegati, con l'osservanza delle forme previste dalla legge, gli atti di natura privata che comprovano l'attività svolta (ad es. copia della lettera d'incarico di agente di commercio).
Non è necessario allegare atti provenienti da pubbliche amministrazioni (licenze, autorizzazioni, ecc.) i cui estremi vanno obbligatoriamente dichiarati sui moduli.
Per i soggetti collettivi e le imprese estere che si iscrivono esclusivamente al R.E.A., nel caso in cui le vicende costitutive, modificative ed estintive siano documentate da atto scritto (atto pubblico, scrittura privata) va allegata una fotocopia dell'atto stesso a fini istruttori.

Per la documentazione da allegare si vedano anche le schede del Manuale delle Attività Economiche sul sito e le sezioni apposite di Ateco Esperto.

Costi

Le denunce REA (in genere moduli S5 e UL) sono esenti dall'imposta di bollo tranne quanto si richiede l'iscrizione o la cancellazione quale imprenditore agricolo.
I diritti di segreteria sono pari ad Euro 30,00.
Per le attività regolamentate (imprese di installazione d'impianti, autoriparazione, pulizie e facchinaggio) i diritti sono maggiorati di Euro 15,00 per le società e di Euro 9,00 per le imprese individuali.
Per approfondimenti si veda la sezione Diritti di segreteria e imposta di bollo del sito.

Raccomandazioni per la descrizione delle attività

Nei riquadri relativi alla descrizione delle attività non agricole, devono essere indicate solo le attività economiche con rilievo verso terzi: non vanno quindi indicate le attività accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all'impresa solo per poter realizzare i beni ed i servizi effettivamente destinati al mercato. Ad esempio, non devono essere dichiarati: 

  • lo stoccaggio delle materie prime destinate successivamente alla propria lavorazione o dei propri prodotti finiti in attesa di essere venduti perché è un'attività ad uso interno; viceversa, il servizio di stoccaggio delle merci di terzi (definito deposito c/t) deve essere dichiarato perché è un'attività che produce reddito per l'impresa;
  • le attività amministrative finalizzate esclusivamente al funzionamento della propria impresa (tenuta libri contabili, amministrazione del personale, ecc.);
  • le attività di studio analisi e progettazione finalizzate esclusivamente alla realizzazione dei propri prodotti.

La descrizione dell'attività, per essere completa, deve comprendere il tipo di attività (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all'ingrosso, ecc.) e le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari, mobili, ecc.). In caso di somministrazione di alimenti e/o bevande si deve indicare la tipologia di esercizio: bar, ristorante, enoteca, ecc.

Non sono ammesse espressioni generiche (ad esempio se un soggetto denuncia l'inizio attività di "commercio al dettaglio di abbigliamento" non dovrà denunciare "commercio al dettaglio di generi non alimentari", ma "commercio al dettaglio di abbigliamento"). Vanno indicate le attività effettivamente esercitate (es. produzione di …, commercio al dettaglio di …, installazione di …).
Se l'attività da denunciare è soggetta a preventiva iscrizione in Ruoli, Albi, e simili e/o a preventiva autorizzazione, licenza ovvero denuncia o comunicazione ad altra autorità e/o commercio al dettaglio devono essere compilati anche i corrispondenti riquadri
Qualora si esercitino più attività va indicata come primaria unicamente la principale attività tenendo conto del criterio del volume d'affari generato dalle attività svolte presso la sede legale e/o presso le localizzazioni (unità locali/sedi secondarie). Le eventuali altre attività, tenendo conto del criterio del volume di affari, dovranno essere dichiarate nella descrizione delle attività secondarie.
Qualora l'inizio/variazione/cessazione di attività esercitata nella localizzazione (unità locale/sede secondaria) comporti l'inizio/variazione/cessazione dell'attività prevalente dell'impresa, presso il R.I. competente per la sede legale, va presentato il modulo S5 (per le società/soggetti collettivi) e I2 (per le imprese individuali), con l'aggiornamento della descrizione dell'attività prevalente dell'impresa.
Ogni impresa che eserciti un'attività sul territorio nazionale deve sempre dichiarare la propria attività prevalente d'impresa; per le imprese artigiane questa attività prevalente deve essere quella artigiana esercitata dall'impresa.
Per ogni descrizione di attività va indicata la data di riferimento (nello specifico campo, o di seguito alla relativa descrizione), ovvero di effettivo inizio/modifica/cessazione; si precisa che in ogni caso non può essere indicata una data successiva a quella di presentazione della domanda.
Eventuali variazioni dell'attività prevalente dell'impresa nel suo complesso ovvero delle sue localizzazioni singolarmente considerate, non connesse alla denuncia di inizio, variazione o cessazione di attività esercitate presso la sede dell'impresa o presso le sue localizzazioni, ma a mutamenti nella distribuzione percentuale del volume di affari tra le varie attività esercitate, vanno denunciate, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, mediante il modulo S5 o UL, nel caso dei soggetti tenuti al deposito dello stesso nel R.I., ed entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia dei redditi, mediante i moduli I2, S5 o UL a seconda della tipologia di soggetto, nel caso dei soggetti non tenuti al deposito del bilancio. La data della variazione da indicare ne i moduli è, nel caso in questione, quella di presentazione della denuncia.

Precisazioni per le attività agricole

Nei riquadri relativi alla descrizione delle attività agricole, vanno indicate solamente le attività agricole svolte, specificando per ognuna di esse la data di inizio, nonché il tipo e specie delle attività agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali) e delle eventuali attività connesse: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo o del proprio bosco o dal proprio allevamento, quali ad esempio: produzione di vino da uve prevalentemente di produzione propria; macerazione di piante che producono fibre tessili vegetali. Va precisato il tipo di attività agricola elencando le specializzazioni trattate: es. coltivazioni foraggiere, coltivazione della vite, dell'olivo, di agrumi, allevamento di bovini da latte, ecc.
Qualora si esercitino più attività agricole va indicata come primaria la principale attività tenendo conto del criterio del volume d'affari generato dalle sole attività agricole svolte dall'impresa. Tale attività deve essere la prima riportata nel testo descrittivo.
Nel caso in cui sia denunciata l'inizio/variazione/cessazione di un'attività agricola, va presentato presso il R.I. della provincia in cui è situata la sede dell'impresa, il modulo S5/I2 ai fini dell'iscrizione/cessazione nell'apposita sezione speciale, nel caso non fosse già avvenuta, e/o per aggiornare eventualmente la descrizione dell'attività agricola dell'impresa.

Per ulteriori indicazioni si veda la Circolare 3668/c del 27/02/2014.)

ATECO

Per la corretta individuazione dell'attività secondo la classificazione ATECO, per un supporto nella descrizione dell'attività da inserire nella modulistica Registro Imprese e per informazioni sulla normativa REA "associata" alla denuncia di una attività si veda anche la sezione Ateco Esperto del sito.

Principio di tipicità

Il Ministero dello sviluppo economico con successive circolari ha chiarito che la tipologia di notizie iscrivibili o denunciabili al REA deve seguire il principio di tipicità e, quindi, ad esempio non può accolta l'iscrizione di alcune qualifiche tecniche quali il delegato alla sicurezza, delegato alla somministrazione, direttore tecnico etc. in mancanza di una normativa che la preveda.
Si veda la Circolare n. 3611/C del 20 luglio 2007.

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