Archivio quesiti 2016

Quesito 027/2016

prevenzio.net

Domanda

Un corso di primo soccorso nel quale l’addetto all’emergenza si rifiuti di eseguire la prova pratica di rianimazione con il manichino, è da considerarsi comunque valido ai fini del rilascio dell’attestazione?

Risposta

Il D.M. 388/03, che specifica i contenuti e la durata dei corsi per il primo soccorso, prevede l'acquisizione di "capacità di intervento pratico" che non vuol dire per forza effettuazione di prove pratiche.
Una FAQ pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro (con data 1 ottobre 2012) parla specificamente di "esercitazioni pratiche" che per quanto riguarda la rianimazione cardiopolmonare non può non prevedere l'uso del manichino.
Anche un documento tecnico del coordinamento delle Regioni citava al riguardo la necessità d'uso del manichino.
Riteniamo, quindi, che tale aspetto debba essere considerato indispensabile per il buon esito del corso e del rilascio dell'attestato.
Occorre precisare che, anche in questo caso, per quanto possibile, è opportuno individuare soggetti disponibili e ben disposti a svolgere il ruolo e a sottoporsi di buon grado a tutta la formazione prevista.

(Dicembre 2016)

Quesito 026/2016

prevenzio.net

Domanda

Sono RSPP di un azienda che ha acquisito una commessa di realizzazione di un metanodotto; le attività di prefabbricazione saranno realizzate presso la sede aziendale situata in un altra sede dove vengono svolte quotidianamente altre attività: uffici amministrativo/tecnico, officina, magazzino, autorimessa... Il CSE nominato per il cantiere ritiene che gli spazi aziendali messi a disposizione per le attività di prefabbricazione siano da ritenersi area cantiere, con esposizione della notifica preliminare. Personalmente ritengo che le attività rientrino in Titolo I in quanto svolte in area aziendale da gestire in regime di DUVRI.
Secondo voi qual è la gestione corretta delle attività?

Risposta

Il cantiere è quello dove si svolgono le attività di realizzazione del metanodotto e non comprendono le attività accessorie, come potrebbe essere la realizzazione di manufatti prefabbricati.
Le competenze dei coordinatori (in fase di progettazione e in fase di realizzazione) riguardano esclusivamente il cantiere propriamente detto.
La produzione dei prefabbricati va considerata come qualunque altra attività produttiva soggetta all'applicazione delle varie parti del D. Lgs. 81/08 ad esclusione del titolo IV.

(Dicembre 2016)

Quesito 025/2016

prevenzio.net

Domanda

Si chiede che tipologia di documenti è necessario richiedere per ottemperare ai requisiti dell' art 26 del D. Lgs. 81/08 in caso di contratti di manutenzione su macchine e attrezzature da parte di aziende non italiane (Germania ad esempio).

Risposta

I documenti da richiedere ad una ditta straniera, che svolge la propria attività in appalto nel nostro Paese, sono gli stessi che chiederemmo ad una ditta italiana, compresa la lingua in cui sono redatti (devono, cioè, essere scritti o tradotti in italiano).
Tutte le regole sono quelle previste dalla norma, senza eccezione alcuna.
In particolare riveste importanza la verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa appaltatrice basata sulla documentazione prodotta che dimostri l'adozione delle misure di prevenzione e protezione scaturita dalla valutazione dei rischi e che preveda la nomina delle varie figure previste dal titolo I del D. Lgs. 81/08.

(Dicembre 2016)

Quesito 024/2016

prevenzio.net

Domanda

Una impresa di costruzioni chiede quali siano i formatori abilitati, sia per la prima formazione che per l'aggiornamento, per gli addetti "primo soccorso" in aziende di tipo "A". Chiede in particolare se tale attività possa essere svolta dal medico competente, nominato dall'impresa stessa ed in possesso dei requisiti ex art.38 comma 1 D. Lgs. 81/2008 e smi.

Risposta

Le indicazione sulle modalità di effettuazione dei corsi per gli addetti al primo soccorso (e sui requisiti dei formatori) sono riportate nell'art. 45 del D. Lgs. 81/08, che a sua volta rimanda al Decreto 388 del 15/7/03.
A tale riguardo il decreto afferma che la formazione deve essere svolta da personale medico in collaborazione con il Sistema 118 (se possibile).
Il coinvolgimento del medico competente nominato dall'azienda, quindi, non solo è possibile ma auspicabile, visto il suo ruolo sui vari temi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori compresa la messa in atto delle misure di primo soccorso (si veda il richiamo contenuto al comma 1 dell'art. 45).

(Novembre 2016)

Quesito 022/2016

prevenzio.net

Domanda

Un datore di lavoro di un'azienda può richiedere ad Ausl (ai sensi dell'articolo 5 della Legge 300/1970) di fare una visita medica ad un lavoratore, già sottoposto a visita dal medico competente aziendale dopo rientro al lavoro (per periodo superiore ai 60 giorni per problemi importanti cardiologici), per avere un ulteriore riscontro sulle limitazioni/prescrizioni che lo stesso può avere.

Risposta

La strada più giusta in un caso del genere consiste nel ricorso contro il giudizio del medico competente ai sensi del comma 9 dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08, da effettuarsi entro 30 giorni dal suo rilascio.

(Novembre 2016)

Quesito 021/2016

prevenzio.net

Domanda

Le imprese che effettuano la riparazione e la manutenzione di macchine per la movimentazione nel settore industriale, edile ed agricolo (carrelli elevatori, piattaforme aeree telescopiche, sollevatori telescopici, escavatori, pale, terne e macchine per movimentazione agricola) e pertanto tutte quelle ricomprese nell'accordo stato regioni sulle attrezzature di lavoro sono configurabili come conduttori delle stesse macchine e pertanto soggetti alla formazione ed addestramento?

La premessa è la seguente: l'impresa, oggetto del quesito, non comprende fra il proprio personale addetti con la mansione di conduttori di tali attrezzature (carrellisti, escavatoristi, conduttori di ple, etc), bensì personale che effettua la riparazione di parti meccaniche, oleodinamiche, elettriche, e che in seguito alla riparazione/manutenzione avvenuta potrebbe per esempio compiere manovre per verificare l'effettiva rimozione del guasto.

Pertanto i suddetti lavoratori, rientrano fra coloro i quali devono essere formati ed addestrati, peraltro per tutte le macchine comprese nell'elenco dell'accordo, poiché effettuano per tutte da anni tali riparazioni e manutenzioni?

Risposta

Quando l'uso di queste attrezzature di lavoro è finalizzato esclusivamente alla manutenzione ordinaria/straordinaria con semplice spostamento a vuoto non si configura l'obbligo all'acquisizione della specifica abilitazione (come da accordo 22/2/2012).

A tal fine si guardi quanto descritto al punto 2 della Circolare 12/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(Novembre 2016)

Quesito 020/2016

prevenzio.net

Domanda

Quesito in merito alla applicabilità del D. Lgs. 81/08:

in una Società in Nome Collettivo, costituita da 3 soci con pari poteri (ma potrebbero essere anche più), tutti e 3 rappresentanti legali e senza individuazione espressa della figura del datore di lavoro, senza dipendenti, si applica il D. Lgs. 81/08?

Nello specifico, hanno l'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc.?

Devono fare quindi anche i corsi in materia di sicurezza per lavoratori secondo l'Accordo Stato Regioni?

Risposta

Nel caso indicato (ovviamente solo se i soci sono lavoratori) è necessario individuare la figura del datore di lavoro (ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro) attraverso un atto formale.

In questo caso gli altri due soci diventano, di fatto, lavoratori (anche se non subordinati); si applicano a questo punto tutte le norme indicate nel D. Lgs. 81/08, tenendo conto per quanto possibile della tipologia di rischio presente in azienda e delle dimensioni della stessa.

La mancata individuazione del datore di lavoro complicherebbe la questione in quanto tutti e 3 i soci sarebbero anche datori di lavoro e lavoratori insieme, applicandosi comunque il D. Lgs. sopracitato.

(Novembre 2016)

Quesito 019/2016

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Domanda

Esistono dei vincoli legislativi che stabiliscono i termini entro i quali bisogna comunicare ai lavoratori la data della sorveglianza sanitaria?

Risposta

In generale già in fase di programmazione della sorveglianza sanitaria il medico competente indica la periodicità con cui eseguirà i controlli stessi, attraverso la redazione di un protocollo sanitario i cui contenuti sono esplicitati al datore di lavoro e ai lavoratori (attraverso gli RLS).

Poi, solitamente ad ogni controllo, indica anche la scadenza del controllo successivo (di solito non il giorno preciso ma il periodo, ad esempio il mese).

All'avvicinarsi della scadenza comunicherà al datore di lavoro il calendario più preciso che costituirà il riferimento che il datore di lavoro stesso utilizzerà per convocare i lavoratori a visita medica e/o per l'esecuzione degli eventuali altri accertamenti.

Non esiste un tempo limite fissato per legge circa il "preavviso"; deve essere congruo per permettere al lavoratore di organizzarsi; in ogni caso si ricorda che questi accertamenti sono eseguiti in orario di lavoro o al di fuori di esso (sempre con il riconoscimento del tempo impiegato come se fosse tempo di lavoro) concordando con il lavoratore stesso le modalità più comode.

In caso di assenza del lavoratore (ad esempio per malattia o ferie) occorre che il medico si adoperi per recuperare il controllo mancato con sedute straordinarie.

Un caso particolare riguarda il controllo per l'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per alcune mansioni a rischio: in questo caso il preavviso non deve essere superiore alle 24 ore.

(Novembre 2016)

Quesito 018/2016

prevenzio.net

Domanda

In riferimento all'accordo 7 luglio 2016, avrei i seguenti tre quesiti da sottoporre:

1) Le tabelle che riconoscono i crediti formativi per i corsi di aggiornamento dell'allegato III, da quanto capisco, stabiliscono che il corso di aggiornamento per PREPOSTI (6 ore) riconosce credito formativo TOTALE sia per l'aggiornamento dei LAVORATORI che per l'aggiornamento dei DIRIGENTI. Questo cosa significa? Che facendo partecipare anche LAVORATORI e DIRIGENTI ad un corso di aggiornamento per PREPOSTI questi avrebbero assolto al loro obbligo di aggiornamento quali LAVORATORI o DIRIGENTI? In tale ipotesi, quindi, il Datore di Lavoro potrebbe organizzare un unico tipo di corso per lavoratori, preposti e dirigenti?

Tabella allegato - Quesito 18/2016

2) L'11.01.2017 scadrà il termine entro cui i lavoratori, preposti e dirigenti in possesso di formazione pregressa (ossia di formazione svolta nel periodo 11.01.2007-11.01.2012) dovranno aver completato le 6 ore di aggiornamento. Costoro, qualora non completino il percorso di aggiornamento entro tale scadenza, a partire dal giorno successivo dovranno ripetere tutto il corso iniziale (compresa la "formazione generale" che non hanno svolto in quanto in possesso di formazione pregressa) ovvero sarà sufficiente che completino le ore previste come aggiornamento della formazione specifica (come previsto per i corsi di formazione che conferiscono un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata, quali RSPP, CSP/E, CARRELLISTA, ecc.)?

3) I quinquenni entro i quali effettuare le ore di aggiornamento (sia per RSPP, ASPP, Coordinatori, ... ma anche Datori di Lavoro RSPP, lavoratori, dirigenti, preposti, ecc.), come già chiarito in passato, è confermato che debbano decorrere dalla data in cui è stato completato il relativo percorso di formazione iniziale (il 15/05/08 o la data della laurea o la data di conclusione del Modulo B per gli RSPP/ASPP, ... l'11.01.2012 o la data di completamento del relativo corso di formazione iniziale nel caso di lavoratori, preposti e dirigenti)?

Per chiarirmi faccio il seguente esempio:

il giorno 15/10/2016 viene svolta una verifica sugli aggiornamenti effettuati da un RSPP. Si consideri che questo RSPP appartenga alla categoria degli esonerati ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. 81/08 e p.to 1 dell'allegato A dell'accordo 07.07.16, per cui il suo aggiornamento decorra dalla di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e cioè il 15.05.2008. Pertanto il 1° quinquennio è quello che va dal 15.05.08 al 14.05.13, il 2° è quello che va dal 15.05.13 al 14.05.18, il 3° è quello che va dal 15.05. 18 al 14.05.23 ecc. In tale ipotesi il RSPP in questione, il giorno 15.10.16 della verifica (data appartenente al 2° quinquennio), dovrà poter dimostrare di aver partecipato ad almeno 40 ore di aggiornamento nel quinquennio antecedente (cioè nel 1° quinquennio, quello che va dal 15.05.08 al 14.05.13). Per il quinquennio in corso (15.05.13 - 14.05.18) avrà tempo fino al 14.05.18 per svolgere le ulteriori 40 ore... In tale ipotesi potrebbe anche accadere che fra le ore di aggiornamento di un quinquennio e quello successivo trascorrano oltre 5 anni (quasi fino a 10 anni...).
Ritengo assolutamente errato, come spesso mi è capitato di sentire, che il RSPP dell'esempio sopra enunciato dovesse dimostrare che nei 5 anni strettamente antecedenti il giorno della verifica (quindi nel periodo 15.10.2011 - 15.10 2016) avesse dovuto completare il percorso di aggiornamento.

Confermate la mia tesi?

Risposta

1) dalla lettura dell'accordo citato, risulta che i crediti formativi del preposto si intendono acquisiti anche dai lavoratori e dai dirigenti.
In definitiva, quindi, si può pensare di organizzare un unico corso di aggiornamento per tutte queste figure, anche se occorre tenere presente quanto indicato nell'accordo 21/12/2011 e cioè che in contenuti della formazione devono essere collegati ai compiti assegnati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2) si ritiene anche in questo caso, in analogia con altri casi espressamente previsti, che la formazione pregressa o i crediti comunque acquisiti siano da ritenere permanenti; sono tenuti quindi solo a completare la formazione specifica e l'aggiornamento periodico (quinquennale).

3) nell'esempio citato al punto 3 il RSPP deve aver completato il suo aggiornamento periodico entro ogni quinquennio:
a) nel primo quinquennio con scadenza 14/5/2013 il debito orario era differenziato: 60 ore per RSPP di aziende rientranti nei macrosettori ATECO 3-4-5-7, 40 ore per i macrosettori 1-2-6-8-9;
b) per il secondo quinquennio, o comunque per le scadenze successive all'entrata in vigore dell'ultimo accordo, il debito orario (minimo) è di 40 ore.
In questo accordo, come nei precedenti, si precisa che è preferibile che il monte ore complessivo sia distribuito nell'arco dei 5 anni, ma non è un obbligo tassativo.
Si precisa, inoltre, che metà del monte ore relativo all'aggiornamento periodico (nel caso specifico 20 ore) può essere assicurato mediante partecipazione a seminari e convegni su temi inerenti l'obbligo formativo.

(Novembre 2016)

Quesito 017/2016

prevenzio.net

Domanda

In considerazione dell'art. 181, comma 2, del D. Lgs. 81/08, che prevede quanto di seguito riportato:
"2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, …"

Si domanda se fosse possibile ritenere attendibili le misurazioni strumentali riferite ai campi elettromagnetici in caso di situazioni aziendali immutate: per esempio il voltaggio, amperaggio, ecc. invariati di una cabina di trasformazione anch’essa identica alla situazione precedente.
Si chiede pertanto quali fattori potrebbero modificare i risultati strumentali riferiti ai campi elettromagnetici come ad esempio l’usura dei cuscinetti potrebbe costituire la possibile variazione di un dato espositivo del rumore.
Di conseguenza, nel caso non si rendesse necessario ripetere le misure strumentali dei campi elettromagnetici, si potrebbero effettuare considerazioni tecniche, ai fini della redazione della Valutazione dei Rischi, basandosi sulle misure eseguite quatto anni prima?

Risposta

La ripetizione della valutazione dei rischi fisici dopo quattro anni, consiste nel rifare il percorso completo a partire dall'individuazione delle sorgenti, comprensivo delle misure strumentali solo se sono obbligatorie (es. rumore al superamento del valore inferiore di azione).
Nel caso dei Campi Elettro Magnetici, la valutazione del rischio va ripetuta ricordando che il punto di partenza non è costituito da misure strumentali: queste si rendono necessarie solo qualora non sia possibile dimostrare in altri modi il rispetto dei Valori Limite di Esposizione (art. 209, comma 2 D. Lgs. 81/08; si veda in proposito la Linea Guida non vincolante della UE redatta in seguito alla Direttiva 2013/35).
Inoltre non è semplice stabilire a priori quali fattori possano aver determinato dei mutamenti dalla situazione precedentemente valutata (non necessariamente misurata, tenuto conto anche delle diverse caratteristiche dello spettro dei CEM): saranno proprio le considerazioni tecniche effettuate dal personale competente in sede di nuova valutazione, che porteranno alla decisione se è necessario effettuare misure strumentali oppure no.
Ad esempio, nel caso di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica, è possibile attraverso calcoli, stabilire distanze di sicurezza per i lavoratori. Può essere diverso il caso di un riscaldatore a microonde, in cui può eventualmente essere necessario effettuare misure per verificare la tenuta di schermature dopo alcuni anni di utilizzo dell'apparecchiatura.

(Ottobre 2016)

Quesito 016/2016

prevenzio.net

Domanda

Quesito in merito alla designazione di un RSPP:

all'interno di un'azienda del settore metalmeccanico, che occupa 34 addetti (tra i quali 6 a tempo determinato) l'RSPP, che prima era socio e quindi formato come non datore di lavoro (modulo A di 28 ore, modulo B di 48 ore, modulo C di 24 ore e relativi aggiornamenti quinquennali di 60 ore), ora è divenuto formalmente il legale rappresentante, quindi il datore di lavoro.

Dei 34 lavoratori, 6 sono a tempo determinato e vi sono 5 part-time. In base all'articolo 4 del D. Lgs. 81/08, vanno computati tutti nel calcolo delle soglie e quindi, il datore di lavoro, non può più essere RSPP (essendo sopra i 30) o possiamo considerare ancora valida la sua nomina?

Risposta

L'art. 4 del D. Lgs. 81/08 afferma che i lavoratori assunti a tempo determinato non sono computati ai fini della definizione degli obblighi solo nel caso in cui l'assunzione è finalizzata alla sostituzione di altri lavoratori già assunti dall'azienda che sono assenti (per vari motivi) con diritto alla conservazione del posto. Nel vostro caso, par di capire, che non sia questo il caso e quindi vanno computati.

Il computo dei lavoratori a tempo parziale, invece, è in proporzione alla durata del loro orario di lavoro rapportato ad un semestre di attività (comma 2 dell'art. 4).

Se dalle valutazioni soprariportate il numero complessivo dei lavoratori supera le 30 unità viene meno la possibilità dell'autonomina del datore di lavoro come RSPP, come previsto dall'art. 34 del decreto citato.

(Settembre 2016)

Quesito 015/2016

prevenzio.net

Domanda

Quali sono i requisiti che devono possedere i docenti dei corsi di formazione nell' utilizzo degli Apparecchi di Protezione delle vie Respiratorie (APVR)?

Come deve essere l'attestazione per documentare la presenza di tali requisiti?

Quali sono i riferimenti normativi relativi alla formazione / addestramento in materia di APVR?
(sia per quanto riguarda la formazione dei docenti che dei discenti ).

Risposta

Il D.M. 2 maggio 2001 al punto 7.4 individua le caratteristiche di informazione, formazione ed addestramento in materia di protezione delle vie respiratorie indicando che:

  • prima di utilizzare gli APVR i lavoratori devono ricevere un'informazione ed una formazione sia teorica che pratica (addestramento);
  • è opportuno ripetere l'informazione e la formazione a intervalli regolari (differente a seconda del tipo di apparecchio e della frequenza d'uso);
  • la formazione e il suo aggiornamento devono essere affidati a persone competenti.

È da considerare competente una persona che, a tal fine, abbia a sua volta ricevuto una speciale formazione e che, ad intervalli opportuni, segua un corso di aggiornamento.

Detti intervalli varieranno in funzione del tipo di apparecchio e un aggiornamento più rigoroso sarà necessario per apparecchi complessi quali i respiratori isolanti.

In ogni caso l'intervallo di tempo non dovrebbe superare i cinque anni.

Gli attestati dovranno contenere i seguenti elementi minimi:

  • l'indicazione del soggetto organizzatore del corso;
  • la normativa di riferimento;
  • i dati anagrafici del corsista;
  • l'indicazione specifica della tipologia di corso seguito, il programma ed il relativo monte ore frequentato;
  • il periodo di svolgimento del corso;
  • la firma del soggetto organizzatore del corso.

 (Settembre 2016)

Quesito 014/2016

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Domanda

I corsi di formazione ex art. 37 D. Lgs 81/2008, vengono normalmente acquistati dalle aziende ma sono per legge intestati al dipendente.

Sono a chiederLe:

  • Di chi è la proprietà dell’attestato?
  • Il datore di lavoro può rifiutarsi di consegnarlo al dipendente?
  • In caso di licenziamento il dipendente ha qualche diritto sulla sua formazione lavorativa?
  • Il libretto formativo del lavoratore in Emilia Romagna esiste?

Risposta

I corsi di formazione ex art. 37 sono un obbligo dell'azienda (del datore di lavoro) che ovviamente ne sostiene i costi.

A conclusione dei corsi stessi vengono rilasciati attestati di formazione intestati ad ogni singolo partecipante al corso (in alcuni casi a seguito di superamento di specifica verifica di apprendimento).

In genere l'attestato viene consegnato all'azienda che lo trattiene tra la sua documentazione relativa alla sicurezza e igiene del lavoro, anche come prova dell'ottemperanza all'obbligo (ad esempio può essere esibito all'Organo di vigilanza durante un controllo).

Si ritiene che il lavoratore possa chiederne copia all'azienda (e l'azienda debba adempiere a tale richiesta) come attestazione della formazione svolta e dei relativi crediti e che possa far valere come elemento del suo curriculum lavorativo/formativo anche nella ricerca di un'eventuale altra sistemazione lavorativa.

Tutto ciò in assenza del più volte previsto e citato libretto formativo del cittadino che ad oggi non è ancora stato definito con precisione nè adottato con provvedimenti di legge.

(Luglio 2016)

Quesito 013/2016

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Domanda

Quesito in merito all'applicazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 per le due fattispecie di realtà, ovvero imprese con solo collaboratori familiari e associazioni di volontariato.

Mi confermate che non ci sono stati cambiamenti e valgono le disposizioni di cui all'art. 21 (le stesse alle quali sono soggette i lavoratori autonomi)?

  • Uso DPI
  • Attrezzature a norma
  • Tesserino se svolgo attività in appalto o subappalto
  • Formazione se uso attrezzature che richiedono particolare abilitazione o spazi confinati

Quindi non è obbligatorio il DVR, né la formazione dei lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08?

Risposta

L'impresa familiare, secondo la definizione dell'art. 230 bis del Codice Civile, è quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; nei confronti di questo tipo di impresa si applicano solo le disposizioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. 81/08 (si veda l'art. 3, comma 12 dello stesso decreto).
Anche l'assunzione a tempo determinato di un lavoratore stagionale fa decadere le caratteristiche dell'impresa familiare imponendo l'applicazione in pieno del D. Lgs. 81/08 a partire dalla valutazione dei rischi, nomina del RSPP, formazione....

Anche nei confronti dei volontari si applicano le stesse limitazioni (applicazione del solo art. 21) (si veda in questo caso il comma 12 bis dell'art. 3 del decreto in questione).
Se l'attività di volontariato si svolge nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro questi è obbligato a informare sui rischi presenti e sulle misure da adottare per non subire danni per la salute e sicurezza; il datore di lavoro in ogni caso deve adottare tutto quanto necessario per abolire/ridurre i rischi da interferenza tra l'attività svolta dal volontario e quanto avviene nel resto dell'azienda.

(Giugno 2016)

Quesito 012/2016

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Domanda

Secondo il T.U 81/2008 si intende per lavoratore: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni."

Per quanto sopra si chiede: quando gli studenti universitari frequentano aule solo per la didattica frontale, come devono essere considerati?
Analogamente si chiede: I docenti nella medesima aula didattica che ruolo ricoprono (datore di lavoro, dirigente, preposto,…)?

Risposta

Gli allievi degli istituti di istruzione e universitari sono equiparati ai lavoratori solo se fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, video terminali e solo durante questi tipi di attività.
Nel caso citato nella domanda gli studenti rimangono semplicemente studenti e gli insegnanti ricoprono esclusivamente il ruolo di lavoratore.

(Maggio 2016)

Quesito 011/2016

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Domanda

Si chiede se un corso di formazione tenuto in videoconferenza può essere ritenuto valido ai fini della formazione specifica dei lavoratori.

Risposta

La parte specifica della formazione dei lavoratori può essere svolta in e-learning solo se rientra all'interno di progetti formativi sperimentali individuati dalle Regioni e Province Autonome (si veda il punto 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011).

Si precisa, in ogni caso, che una semplice videoconferenza non può essere considerata e-learning a tutti gli effetti; i requisiti e le caratteristiche di questa tipologia formativa sono indicate nell'Allegato I dell'Accordo sopracitato.

(Maggio 2016)

Quesito 010/2016

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Domanda

Sorveglianza sanitaria da parte del medico competente per i lavoratori soggetti alla Legge 68/99 ed esposti a rischi lavorativi.

Il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente o è sufficiente il giudizio della commissione sanitaria con una relazione conclusiva per la legge 68/99?

Secondo noi sono necessari due giudizi medico-legali:

  1. il giudizio di idoneità alla mansione specifica del medico competente ai sensi del D. Lgs 81/08
  2. dovrà essere giudicato dalla commissione sanitaria con una relazione conclusiva per la legge 68/99

Risposta

Sono effettivamente necessari i due passaggi, anche se in ordine inverso.

L'invalido viene giudicato dalla specifica commissione medica che definirà un profilo socio-lavorativo (contenente l'entità e il tipo di disabilità e le indicazioni utili per l'individuazione di mansioni confacenti).

In fase di avvio presso l'azienda che sta per assumerlo l'invalido (se viene adibito ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria) sarà sottoposto ad accertamenti sanitari preventivi da parte del medico competente che dovrà rilasciare un giudizio di idoneità alla mansione specifica e successivamente sottoporlo a controlli periodici per la conferma di tale giudizio.

In caso di sospetta sopraggiunta incompatibilità con la mansione, l'invalido o il datore di lavoro possono richiedere una verifica sempre da parte di specifica commissione medica (ai sensi dell'art. 10 della L. 68/99); anche in questo caso (sempre che la mansione lo preveda) il medico competente dovrà esprimere il suo giudizio di idoneità.

(Aprile 2016)

Quesito 009/2016

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Domanda

Buongiorno, chiediamo se un Datore di Lavoro che guidi il carrello elevatore sia obbligato a frequentare il relativo corso di formazione.

Risposta

Anche se non previsto in maniera esplicita si ritiene che anche i datori di lavoro che utilizzano i carrelli elevatori siano sottoposti all'obbligo formativo previsto dall'art. 73 comma 5 e dettagliato nell'accordo Stato-Regioni del 22/2/2012.

Sicuramente sono coinvolti i lavoratori autonomi e i coltivatori diretti (si veda la premessa dell'Accordo) a rafforzare l'estensività dell'applicazione di questo obbligo, prevalendo, a questo proposito, la sicurezza dei terzi.

In aggiunta possiamo citare la circolare del 11/3/2013 che, pur riferita allo specifico dell'agricoltura, parla chiaramente di datore di lavoro utilizzatore.

(Aprile 2016)

Quesito 008/2016

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Domanda

Quesito in merito al lavoro notturno da parte di addetti alla vigilanza o persone che operano da sole (esempio guardie giurate), in servizio presso stabilimenti o che fanno attività di ronda.

Il dispositivo uomo a terra lo considerate obbligatorio oppure, in questi casi, non è necessario?

Risposta

Questa attività rientra tra quelle considerate "in solitudine", condizione che si verifica quando il lavoratore svolge la propria attività senza essere a portata visiva o uditiva di altri lavoratori.

In questo caso nel mettere a punto il piano di gestione delle emergenze e di primo soccorso oltre a tutti i rischi lavorativi propriamente detti occorrerà tenere conto anche di questo specifico aspetto organizzativo che condiziona fortemente la predisposizione delle misure di tutela.

Il dispositivo uomo a terra può essere senz'altro un valido ausilio per tenere sotto controllo lo stato di vigilanza del lavoratore e permettere una comunicazione "automatica" con l'azienda di appartenenza che a sua volta può mettere in atto i meccanismi di salvataggio e soccorso in raccordo con le strutture pubbliche destinate a questo scopo (il sistema 118, in particolare).

Nell'art. 45 del D. Lgs. 81/08 e nel D. M. 388/03 esplicitamente richiamato dallo stesso articolo, si cita, in caso di "attività in luoghi isolati" l'obbligo del datore di lavoro di fornire un mezzo idoneo per raccordarsi con l'azienda.

Si tratta in questo caso di attività che si svolgono in luoghi disagiati in cui le normali vie di comunicazione potrebbero essere difficoltose; non affronta nello specifico la questione del lavoratore isolato, che può svolgere la sua attività anche in un luogo non isolato ma che per le modalità con cui l'attività viene svolta non vede garantita la messa in allerta di altro personale in caso di malore o infortunio.

Il dispositivo citato può essere di aiuto ma non deve essere considerato obbligatorio tout court; anche in questo caso è il processo di valutazione dei rischi che deve affrontare la questione conducendo ad una serie di soluzioni (tecniche e organizzative) atte a garantire la pronta ed efficace opera di primo soccorso.

(Aprile 2016)

Quesito 007/2016

prevenzio.net

Domanda

Un lavoratore/preposto/dirigente in possesso della formazione pregressa (svolta cioè nel periodo 11.01.2007-11.01.2012) che non abbia svolto o completato l'aggiornamento entro l'11.01.2017, dal 12.01.2017 dovrà ripetere tutto il percorso formativo previsto per la funzione ricoperta o sarà sufficiente che svolga l'aggiornamento di 6 ore?

Chiaramente dal 11.01.2017 fino al completamento della formazione, o aggiornamento della formazione a seconda della risposta al primo periodo, ritengo sia da considerare come privo della formazione necessaria con le conseguenze giuridiche che ne derivano...

Risposta

L'interpretazione è giusta: l'incompleto/assente aggiornamento entro il termine previsto costituisce assenza di un requisito obbligatorio, passibile, quindi, di sanzione da parte dell'Organo di Vigilanza.

Questa assenza non fa decadere il credito pregresso già acquisito e quindi il soggetto in questione non dovrà ripetere la formazione ex novo ma semplicemente completare l'aggiornamento mancante.

(Marzo 2016)