Microcredito alle Pmi - Fondo centrale di garanzia
Stato |
Aperto
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Tipologia di bando | Agevolazioni, finanziamenti, contributi |
Destinatari |
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Ente |
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Data di pubblicazione | 28/05/2015 |
Consulta gli approfondimenti |
Il microcredito è destinato ai soggetti che incontrano difficoltà nell'aggiudicarsi microfinanziamenti bancari finalizzati all'avvio o all'esercizio di attività imprenditoriale.
I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.
Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.
L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o di 35.000 euro.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per i corsi di formazione, per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.
Il finanziamento sarà restituito, alle scadenze previste con applicazione di un tasso massimo di riferimento, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Attualmente il tasso non può essere superiore al 8,47%. Il tasso è lievemente superiore a quello mediamente concesso dagli Istituti bancari in quanto si tratta di un prestito senza garanzie reali.
Finalità dei finanziamenti
La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:
a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (durata massima 7 anni);
b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori (max 7 anni);
c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti, nonché dei soci (max 7 anni);
d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento (max 10 anni).
Destinatari
Avvio o sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.
Più precisamente, possono accedere al Microcredito:
- Professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 4/2013 titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
- Imprese individuali titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
- Società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.
Sono comunque escluse le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) in ogni caso, non avere, un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.
Modalità operativa
Dal 27 maggio 2015 è operativo l'intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito. Lo comunica la circolare del Gestore n. 8 del 27/05/2015, in attuazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/03/2015.
La richiesta di prenotazione della garanzia avverrà in via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito internet www.fondidigaranzia.it, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.
La prenotazione della garanzia resterà valida per i 5 giorni lavorativi successivi in attesa che l'interessato presenti il proprio progetto da finanziare al soggetto finanziatore - operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario - che dovrà concludere la pratica entro 60 giorni.
Sempre dal 27 maggio 2015 banche, confidi ed intermediari abilitati possono presentare richieste di ammissione al Fondo, anche in assenza di prenotazione. In caso di esaurimento delle risorse dedicate alla prenotazione, la stessa viene sospesa dal gestore che ne da comunicazione nella pagina del sito dedicato.
Anche in caso di sospensione della procedura di prenotazione, rimane operativa la presentazione delle richieste di ammissione su operazioni di microcredito da parte di banche e confidi.
Le risorse per il 2015 sono pari a 40 milioni di euro.
A partire dal 1° gennaio 2016 lo Stato metterà a disposizione altri 30 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere eventuali versamenti volontari, come accaduto nel 2015, con i 10 milioni frutto delle restituzioni effettuate dai parlamentari del gruppo del Movimento 5 Stelle.
Normativa
- Decreto attuativo del MEF n. 176 del 17/10/2014: disciplina del microcredito, in attuazione dell'art.111 TUB, modificato dal dlgs n. 169/2012;
- Decreto MISE 24/12/2014: disciplina delle modalità di concessione della garanzia su finanziamenti alla microimprenditorialità, concessi dai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito, iscritti nell'apposito elenco tenuto da Banca d'Italia.
- Decreto Mise del 18/3/2015 pubblicato in G.U. n. 107 del 11/05/2015.