Ordinanza del Consiglio di Stato sul ricorso in appello n. 2156 del 2015

Depositata il 22/04/2015

Il Ministero di Giustizia ha inviato il seguente avviso agli organismi di mediazione "il Consiglio di Stato con ordinanza del 22/4/2015 n. 1694, nel sospendere parzialmente l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015, ha affermato che sono dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate".

Conformemente all'ordinanza del Consiglio di Stato ed a quanto comunicato dal Ministero di Giustizia, il Servizio di Conciliazione chiederà, quindi, le spese di avvio e le spese vive documentate per lo svolgimento del primo incontro, anche qualora lo stesso si concluda con esito negativo.