Nuove disposizioni in materia di mediazione

Entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69

A seguito delle nuove disposizioni in materia di mediazione conseguenti all'entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.