Archivio quesiti 2014

Quesito 061/2014

prevenzio.net

Aggiornamento entro i termini per RSPP e ASPP

Domanda

Si fa riferimento al documento "adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni" del 25/07/2012 ed in particolare al passaggio riportato alla pagina 21": ...pertanto, si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria "operatività". Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell'aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo b consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria "operatività". Si chiede se tale criterio possa essere applicato anche ai lavoratori, dirigenti e preposti. In particolare, il lavoratore/preposto/dirigente che non abbia completato le 6 ore di aggiornamento della formazione nel quinquennio, dovrà ripetere l'intera formazione specifica (4, 8 o 12 ore) o sarà sufficiente che effettui - appena possibile (?) - l'aggiornamento? I lavoratori e preposti in possesso di formazione pregressa effettuata in data antecedente l'11/01/2007 che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro l'11/01/2013, dovranno ripetere l'intero corso (formazione generale + formazione specifica) o è sufficiente che effettuino - appena possibile (?) - l'aggiornamento?

Risposta

Il principio generale da tenere presente è che in assenza di aggiornamento (o in presenza di aggiornamento incompleto) siamo di fronte ad una inottemperanza di norma prevista dal D. Lgs. 81/08. Quando ciò avviene a carico del RSPP (e ASPP) comporta la decadenza dal ruolo e l'impossibilità a svolgere il compito fino al momento in cui i requisiti vengono riacquistati attraverso il completamento del corso di formazione; in questo caso il reato connesso consiste nella mancata nomina del RSPP da parte del datore di lavoro (se non lo sostituisce con un altro soggetto in possesso dei requisiti fino al completamento dell'aggiornamento). Per i lavoratori, preposti e dirigenti la mancata/incompleta formazione o aggiornamento della stessa non fa "decadere" dal ruolo ma comporta violazione dell'art. 37 dello stesso decreto. L'aggiornamento inadeguato dal punto di vista della durata (ad esempio aggiornamento inferiore a 6 ore in 5 anni per i lavoratori) impone solo l'integrazione della quota mancante e non la ripetizione ex novo di tutta la formazione. Le scadenze successive partono sempre dai 5 anni dalla formazione iniziale con scadenze successive ogni 5 anni. Si precisa infine che la parte generale della formazione dei lavoratori, della durata di 4 ore, costituisce credito formativo permanente (non deve più essere ripetuta); vale sempre il principio, però, che la formazione deve essere ripetuta e integrata tutte le volte in cui si rende necessaria sulla base della valutazione dei rischi, dell'osservazione dell'esistente, degli incidenti/infortuni avvenuti e dei comportamenti inadeguati rilevati (obbligo del datore di lavoro sulla base delle osservazioni delle varie figure presenti in aziende, a partire dal RSPP e dal medico competente).

(Dicembre 2014)

Quesito 060/2014

prevenzio.net

Aggiornamenti CSE CSP

Domanda

Riguardo l'obbligo di aggiornamento di 40 ore previsto dal decreto 81/08 per cse e csp, premesso che è stato regolarmente eseguito l'aggiornamento previsto entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, chiedo se le successive 40 ore devono essere conseguite entro il 2018 o entro i 5 anni dall'ultimo corso di aggiornamento. Se la risposta positiva è la seconda e il primo aggiornamento è stato conseguito seguendo seminari e corsi diluiti nel tempo, quale scadenza devo considerare.

Risposta

L'aggiornamento deve essere concluso entro 5 anni dall'entrata in vigore della norma per i "vecchi" coordinatori o entro 5 anni dall'acquisizione dei requisiti (per i nuovi). Le scadenze successive sono fissate sempre ogni 5 anni dalla prima (entro il 2018 nell'esempio citato).

(Dicembre 2014)

Quesito 059/2014

prevenzio.net

Volontari: assimilabili a lavoratori dipendenti o autonomi?

Domanda

Un gruppo di volontari partecipa all'attività di assistenza a ragazzi portatori di handicap affiancando operatori socio sanitari di una azienda di assistenza sociale; apportano la loro opera con continuità per un certo periodo di tempo (apporto regolato da convenzione). Devono essere considerati alla stregua di lavoratori allorché non remunerati in quanto svolgono anche attività che sarebbe propria dell'operatore o sono inquadrabili come "lavoratori autonomi" e quindi soggetti al solo art. 21 del d. Lgs. 81/08?

Risposta

I volontari che svolgono la propria attività "spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese" in favore di associazioni di promozione sociale non sono considerati lavoratori subordinati o assimilati dal D. Lgs. 81/08. Nei loro confronti si applica solo l'art. 21 (di fatto assimilandoli ai lavoratori autonomi) che comporta l'obbligo ad usare attrezzature di lavoro a norma e, quando necessario, Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) a norma. Il datore di lavoro dell'azienda che svolge attività di assistenza è tenuto, in ogni caso, a fornire ai volontari informazioni sui rischi lavorativi specifici presenti negli ambienti in cui svolgono l'attività, delle misure preventive e di emergenza adottate; egli deve inoltre impiegare tutte le misure necessarie a ridurre al minimo il rischio da interferenza tra l'attività svolta dal volontario e quella svolta da altri soggetti presenti nello stesso ambiente.

(Dicembre 2014)

Quesito 058/2014

prevenzio.net

Attestati corsi formazione

Domanda

Relativamente ai corsi di formazione generale e specifica per lavoratori ai sensi dell'accordo stato regioni, gli attestati emessi devono riportare obbligatoriamente il contenuto del corso? Premetto che il contenuto del corso è già riportato nel registro presenze e che l'accordo stato regioni al punto 7 non riporta tale obbligo.

Risposta

Da quanto emerge dalla lettura dell'Accordo richiamato, tra i vari requisiti previsti per gli attestati rilasciati ai lavoratori che hanno frequentato il corso di formazione previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08, non è contenuta l'esplicitazione del programma seguito. Si ritiene che la sua attestazione conservata tra la documentazione presente a cura del soggetto erogatore del corso possa essere considerata sufficiente e che debba rimanere a disposizione per eventuali azioni di controllo e verifica da parte degli Enti preposti.

(Novembre 2014)

Quesito 057/2014

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Requisiti formatore uso attrezzature

Domanda

Sono RSPP in azienda da oltre 10 anni ed ho frequentato, con rilascio di attestato, il corso per formatori. Per la formazione dei carrellisti posso effettuare la docenza della parte teorica lasciando la parte pratica ad un esperto qualificato esterno ? In caso affermativo, cosa dovrei fare per poter effettuare anche la parte pratica ? In caso negativo cosa dovrei fare per essere abilitata alla formazione della parte teorica?

Risposta

I requisiti richiesti per poter svolgere attività formativa (relativamente alla parte teorica) per gli utilizzatori di alcune tipologie di attrezzature (tra cui i carrelli elevatori) elencati nell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 prevedono esperienza triennale sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che esperienza triennale nel settore della formazione. Nel suo caso il primo requisito si può ritenere soddisfatto ma non il secondo, ritenendo che quanto da lei svolto relativamente alla qualificazione dei formatori abiliti a svolgere attività formativa solo nei confronti dei datori di lavoro autonominati RSPP, dei lavoratori e dei loro rappresentanti (artt. 34 e 37 del D. Lgs. 81/08). Per la formazione per l'uso delle attrezzature, oltre ai requisiti dei docenti occorre precisare, però, che l'attività può essere svolta solo dai soggetti formatori indicati al punto 1 della parte B dell'Accordo (Regioni, Ministero del lavoro, INAIL, aziende produttrici/distributrici/utilizzatrici...). Per la parte pratica la questione è ancora più complicata in quanto i docenti devono essere in possesso di dimostrata conoscenza delle attrezzature e capacità formativa specifica al loro uso. In questo caso ai requisiti previsti al punto 1 per i soggetti formatori se ne aggiungono altri relativi all'area dove svolgere le prove e alle tipologie di attrezzature disponibili (si veda l'allegato I dell'Accordo).

(Novembre 2014)

Quesito 056/2014

prevenzio.net

Docente per corso italiano per extracomunitari

Domanda

Vorremmo organizzare un corso di italiano per cittadini extracomunitari (paese di provenienza Ghana). Chiediamo se la docenza di tale corso fosse affidata ad una neo laureata in lingue alla facoltà di bologna, di nazionalità ghanese e quindi, a nostro avviso, facilitata in quanto stessa madrelingua dei partecipanti, però con nessuna esperienza come docente, può essere considerato valido a tutti gli effetti come formazione ai lavoratori (anche sotto la sfera giuridica).

Risposta

Non esiste nessun vincolo particolare, riferito a norme sulla sicurezza sul lavoro, per svolgere corsi di lingua italiana nei confronti di lavoratori stranieri. Si ritiene quindi che la scelta della docente da voi prospettata possa essere condivisa. Un discorso a parte riguarda, invece, i corsi di formazione specifica come lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, che, nel caso di lavoratori stranieri, dovranno essere svolti previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare. In questo caso il formatore deve possedere i requisiti previsti dal DM 6/3/2013 (entrato in vigore il 18/3/2014).

(Novembre 2014)

Quesito 055/2014

prevenzio.net

Corso formatori 24h DI 6/3/2013 e aggiornamento RSPP/ASPP

Domanda

Il corso per formatori di 24h in base al decreto interministeriale del 6/3/2013 è valido ai fini dell'aggiornamento RSPP/ASPP diversi dal datore di lavoro?

Risposta

Il Decreto Interministeriale citato si riferisce ai requisiti necessari per poter svolgere il ruolo di formatore (qualificato) in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli obblighi previsti dagli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 81/08 (e cioè nei confronti dei datori di lavoro autonominati RSPP, dei lavoratori e dei loro rappresentanti). Riteniamo che i corsi di aggiornamento frequentati dagli RSPP/ASPP per mantenere i requisiti necessari per svolgere questo compito (come previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08 e in ottemperanza di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006) possano costituire requisito da utilizzare per il riconoscimento di formatore qualificato sopradescritto. Si precisa, però, che tale accordo prevede aggiornamenti quinquennali del modulo B di 60 ore per gli RSPP che svolgono attività nei macrosettori ATECO 3-4-5-7 e di 40 ore per i macrosettori ATECO 1-2-6-8-9; di 28 ore per gli ASPP di tutti i macrosettori ATECO citati. Riteniamo invece, al contrario, che il corso di formazione per formatori (di 24 ore) non debba valere come aggiornamento per RSPP perché non tratta tematiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro ma solo le tecniche di comunicazione/formazione.

(Novembre 2014)

Quesito 054/2014

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Periodicità corsi aggiornamento addetti primo soccorso o antincendio

Domanda

Periodicità dei corsi di aggiornamento per addetti primo soccorso o antincendio: nell'ipotesi che il primo corso sia stato completato nel 2010, e che quindi la successiva scadenza sia nel 2013, se l'addetto completa l'aggiornamento con un anno di anticipo, ovvero nel 2012, la nuova scadenza sarà nel 2016 o nel 2015?

Risposta

La cadenza degli aggiornamenti periodici non varia anche se in una delle occasioni viene completata in anticipo rispetto al termine ultimo (triennale). Quindi nel caso specifico la nuova scadenza sarà fissata al 2016, e cioè a 6 anni dal primo corso effettuato.

(Novembre 2014)

Quesito 053/2014

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Esperienza docenti corsi moduli pratici: requisiti di esperienza professionale

Domanda

Con rif. All'allegato a, punto 2.1. Dell'accordo 22 febbraio 2012 e alla circolare ministeriale 10/06/2013 n° 21, p.to 8, quando ci si riferisce al personale docente dei moduli pratici viene richiesta "esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi "; un docente di corsi di formazione teorico-pratici all'utilizzo delle adl in un periodo almeno triennale antecedente l'entrata in vigore dell'accordo citato (ad esempio dal febbraio 2010), possiede "l'esperienza professionale pratica ... Nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature"?

Risposta

Ad oggi non sono stati ben chiariti i requisiti dei docenti per i corsi suddetti, in particolare per quelli che si occupano della parte pratica del corso. Si ritiene, anche in analogia con altre situazioni analoghe, che i soggetti formatori della parte pratica (che possono essere anche gli stessi della parte teorica, se in possesso dei relativi requisiti) debbano possedere capacità relative all'insegnamento e non solo essere "esperti" non meglio definiti nell'utilizzo di quella particolare attrezzatura. Si ritiene quindi, che i requisiti descritti nella domanda possano essere considerati adeguati per svolgere il ruolo di formatore nei moduli pratici per le attrezzature da lavoro presi in considerazione dall'Accordo 22/2/2012.

(Novembre 2014)

Quesito 052/2014

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RSPP settore alimentare e settore edile

Domanda

Un datore di lavoro che si è autonominato RSPP e che ha effettuato nel 2000 il corso per la somministrazione di alimenti (corso che lo abilitava anche come RSPP), oggi può svolgere il ruolo di RSPP per la sua nuova azienda edile con l'aggiornamento delle 14 ore (rischio alto)? O deve fare il corso delle 48 ore?

Risposta

Nel caso in cui il corso in questione contenga un preciso modulo dedicato alla funzione del RSPP per datore di lavoro "autonominato" (art. 34 del D. Lgs. 81/08), effettuato nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il soggetto può ritenersi idoneo a svolgere la funzione nello specifico comparto produttivo di riferimento (si faccia riferimento alla classificazione ATECO 2002 contenuta nella tabella allegata all'Accordo Stato-Regioni sopracitato). Per poter svolgere la funzione in un altro comparto produttivo (edile, ad esempio) dovrà provvedere ad acquisire tutti i crediti formativi specificamente previsti.

(Novembre 2014)

Quesito 051/2014

prevenzio.net

Aggiornamento RSPP

Domanda

Un datore di lavoro con incarico RSPP che ha frequentato il corso ai sensi del DM 16-01-97 e deve aggiornare il corso entro l'11/01/2017, se frequenta l'intero monte ore del corso di aggiornamento prima della scadenza (quindi ad esempio nell'Ottobre 2014), quando scadrà il successivo termine per l'aggiornamento? Sarà nell'Ottobre del 2019 o si dovrà considerare il quinquennio dal 11-01-2017 in poi?

Risposta

L'aggiornamento periodico quinquennale della formazione prevista per la figura del RSPP autonominato deve essere concluso entro 5 anni dalla scadenza (per chi aveva frequentato i corsi ex DM 16/1/97 la prima scadenza è fissata a 5 anni dalla pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e cioè il 11/1/2017). Le successive scadenze faranno riferimento sempre a questa data, senza mai accorciare il periodo (quindi quello successivo sarà il 11/1/2022 e così via...). Nell'Accordo stesso, però, si consiglia di distribuire nell'intero arco di tempo il debito formativo dell'aggiornamento, proprio per evitare che possa allungarsi a dismisura il tempo compreso tra un aggiornamento e l'altro.

(Ottobre 2014)

Quesito 050/2014

prevenzio.net

Requisiti personale docente moduli pratici

Domanda

In relazione all'accordo stato regioni del 22/2/2012 sulle attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, si chiede un parere riguardo l'individuazione dei requisiti del personale docente nei moduli pratici, per la precisione una vs. Interpretazione della definizione di: "personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi". A vostro giudizio, tale attività di formazione può essere svolta anche da personale docente con esperienza pluriennale documentata nell'effettuazione dei corsi di formazione per addetti all'utilizzo dei carrelli elevatori con conducente a bordo, i cui contenuti prevedevano una prova pratica, sul campo, in relazione all'attrezzatura utilizzata? Per tecnica (... Dell'utilizzazione...) si intende: insieme delle norme su cui è fondata la pratica di un'arte, di una professione o di una qualsiasi attività, non soltanto manuale ma anche strettamente intellettuale, in quanto vengono applicate e seguite. (Definizione enciclopedia italiana treccani). In caso positivo, quale dovrebbe essere la documentazione relativa al docente, che il datore di lavoro deve richiedere a quest'ultimo a riprova del possesso del requisito professionale?

Risposta

Ad oggi non sono stati ben chiariti i requisiti dei docenti per i corsi suddetti, in particolare per quelli che si occupano della parte pratica del corso. Si ritiene, anche in analogia con altre situazioni simili, che i soggetti formatori della parte pratica (che possono essere anche gli stessi della parte teorica, se in possesso dei relativi requisiti) debbano possedere capacità relative all'insegnamento e non solo essere "esperti" non meglio definiti nell'utilizzo di quella particolare attrezzatura. Conoscere un'attrezzatura, saperla utilizzare al meglio e in sicurezza non vuol dire automaticamente essere in grado di insegnare ad altri come utilizzarla nel migliore dei modi e nel rispetto delle norme; si richiede, quindi, che questa tipologia di formatori abbia anche un'esperienza documentabile di formazione sul tema di interesse.

(Ottobre 2014)

Quesito 049/2014

prevenzio.net

Canaline e prolunghe elettriche 

Domanda

In qualità di ufficio tecnico sto predisponendo l'installazione di un impianto di videoproiezione nelle aule di un istituto scolastico. A pavimento nei pressi della cattedra docente, devo fissare una canalina per portare un cavo elettrico alla cattedra dove il docente collega il proprio tablet o notebook. L'addetto alla sicurezza mi suggerisce che esiste il pericolo di cadute accidentali per cui preferisce fare scendere a muro la canalina ed interromperla alle spalle del docente. Quando è necessario il collegamento, il cavo attraversa a mezza altezza dal muro alla cattedra per tutta la durata della lezione. Quale sarebbe la soluzione meno pericolosa? O perlomeno più rispettosa delle norme di sicurezza?

Risposta

Dalla lettura del quesito si deduce che il rischio di natura elettrica sia sotto controllo e che il problema riguardi quindi solamente il rischio meccanico, inteso come intralcio alla circolazione e al movimento delle persone intorno alla cattedra. Dal punto di vista normativo non esistono elementi ostativi all'adozione di qualunque delle soluzioni proposte, rimandando alla valutazione dei rischi la gestione della sicurezza anche con l'adozione di misure di natura procedurale. Tenendo conto che una canalina da pavimento deve per definizione permettere la calpestabilità unitamente alla protezione del cavo elettrico in essa contenuto, vale la pena ricordare che nella semplicità si trova sempre la migliore soluzione e che una prolunga di adeguata lunghezza, con o senza relativa ciabatta multipresa, non è vietata da nessuna norma e garantisce contestualmente la flessibilità necessaria a risolvere agevolmente il problema.

(Settembre 2014)

Quesito 048/2014

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Impianti produzione biogas e marcatura 2006/42/CE

Domanda

Gli impianti di processo, come quelli di produzione di biogas da biomasse o rifiuti, devono essere marcati secondo 2006/42/CE

Risposta

L'art. 2 della Direttiva Macchine dà la seguente definizione di macchina, comprendendo gli insiemi di macchine e quindi gli impianti

a) "macchina": - insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,

...............

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,

...............

Il recepimento della Direttiva macchine 2006/42 nel quadro normativo italiano con il DPR 17/10 non cambia sostanzialmente la definizione che di seguito si riporta dall'art 2

a) "macchina" propriamente detta:

1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;

...............

4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

...............

Qualunque dispositivo quindi, semplice o complesso, che per caratteristiche costruttive e funzionali risponda alle definizioni sopra riportate deve essere marcato secondo la direttiva 2006/42.

Nel caso in esame è necessario considerare se nel processo intervengono macchine rispondenti alla definizione e collegate in modo da avere un funzionamento solidale, in particolare dal punto di vista della sicurezza dell'insieme, per decidere se l'impianto deve essere marcato CE nel suo insieme.

E' opportuno rammentare che la marcatura CE deve essere apposta anche per dimostrare il rispetto di tutte le direttive UE applicabili e non soltanto della Direttiva Macchine.

(Agosto 2014)

Quesito 047/2014

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Apparecchiatura laser

Domanda

Qualora in un'azienda sia presente un'apparecchiatura laser di classe 4, non utilizzata dai lavoratori ma esclusivamente da personale esterno, il datore di lavoro è comunque tenuto alla nomina di un addetto sicurezza laser o, a seconda del caso, di un tecnico sicurezza laser? 81/08?

Risposta

Se l'apparecchiatura è nella disponibilità del datore di lavoro nei locali dell'azienda dove sono presenti anche suoi lavoratori, anche se appalta il lavoro ad altro personale esterno, egli deve comunque valutare il rischio da radiazione ottica coerente con l'ausilio di personale qualificato. La figura del Tecnico Sicurezza Laser (Addetto Sicurezza Laser in campo sanitario) è contemplata dalla norma tecnica CEI EN 60825:2003 e relativi fascicoli CEI: guida per l'utilizzatore, ancora in vigore insieme alla più recente CEI EN 60825:2009 "Sicurezza degli apparecchi laser". Il D. Lgs. 81/08 all'art. 216 (Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi), per quanto riguarda i laser, fa riferimento alle norme IEC; la CEI EN 60825 è corrispondente alla IEC di pari numero e costituisce la norma di riferimento che consente di valutare la pericolosità di una sorgente o di un apparato laser, fissando anche le principali misure di tutela. Per la valutazione del rischio si consiglia di consultare anche le "Indicazioni operative" del coordinamento tecnico delle regioni reperibili al Portale Agenti Fisici e le "Indicazioni operative per la valutazione e gestione del rischio da ROA" degli SPSAL di Area Vasta della Regione Emilia Romagna pubblicate in dBA Incontri 2011.

(Agosto 2014)

Quesito 046/2014

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Coadiuvanti agricoli e DUVRI

Domanda

Una impresa agricola individuale (Atecori 47.29.1 + 01.41) con personale inquadrato come coadiuvante agricolo e tutti parenti (fratelli, cugini, ecc) è tenuta alla valutazione dei rischi e redazione dello specifico documento? Che differenze rispetto ad una società normale tipo SRL o SPA?

Risposta

Un'impresa agricola con solo collaboratori familiari può essere considerata impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. Rispetto alle altre imprese caratterizzate da forme societarie diverse e con altre tipologie di lavoratori (o assimilati) dovrà "limitarsi" ad applicare quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 81/08 (utilizzo di attrezzature a norma, utilizzo di DPI a norma, adozione del tesserino di riconoscimento in caso di lavori in appalto o subappalto).

(Luglio 2014)

Quesito 045/2014

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Corsi online in materia di sicurezza

Domanda

I corsi online in materia di sicurezza per rspp sono validi/riconosciuti? Se si può indicarmene uno?

Risposta

Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che si autonominano RSPP (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08) la questione è regolata principalmente dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; si ammette la formazione in e-learning (non un semplice corso on line ma un'attività formativa che rispetti i principi elencati nell'allegato 1 dello stesso Accordo) limitatamente al modulo 1 (Normativo) e 2 (Gestionale).

I requisiti degli RSPP comunemente intesi (non datori di lavoro) sono indicati all'art. 32 dello stesso decreto e meglio definiti nello specifico Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006; in questo caso nessuna menzione viene fatta all'e-learning risultandone un obbligo alla formazione in presenza in aula.

Su questi temi esistono varie proposte, anche da parte del gruppo nazionale FORMAZIONE del coordinamento delle Regioni, che vanno nella direzione dell'allargamento nell'uso dell'e-learning ma che ad oggi non sono state formalmente licenziate e approvate.

(Luglio 2014)

Quesito 044/2014

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Requisiti per utilizzo PLE

Domanda

Quale attestazione obbligatoria è prevista dalla normativa vigente per chiunque, addetto, debba lavorare (a prescindere dalla conduzione) sulle PLE? Oltre all'attestato del corso previsto dall'accordo stato regioni del 22/02/2012 (purché svolto rispettando pienamente i requisiti minimi di formazione previsti) è necessaria eventualmente anche altra attestazione obbligatoria? Ad esempio l'attestato del corso previsto per chi, lavorando in quota, rientri nella casistica per la quale la normativa stabilisce l'utilizzo delle imbracature di sicurezza?

Risposta

Il corso previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 porta all'abilitazione all'uso della PLE (e quindi è dovuto per il lavoratore "conduttore" della PLE stessa, non per l'eventuale lavoratore semplicemente trasportato).

Entrambe queste tipologie di lavoratori dovranno effettuare anche un corso di formazione e addestramento per l'uso delle cinture, ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 5, del D. Lgs. 81/08.

(Luglio 2014)

Quesito 043/2014

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Impresa famigliare e addetti primo soccorso

Domanda

Un'impresa individuale con solo un collaboratore familiare, soggetta a CPI, deve designare e formare oltre gli addetti all'antincendio anche gli addetti al primo soccorso?

Risposta

In un caso come quello prospettato nel quesito ci troviamo di fronte ad un'impresa familiare (ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile).

Un'impresa del genere è tenuta ad applicare "solo" l'art. 21 del D. Lgs. 81/08 che non prevede la nomina di addetti all'antincendio e al primo soccorso.

(Luglio 2014)

Quesito 042/2014

prevenzio.net

Sostituzione antenna televisiva è cantiere edile?

Domanda

Sostituire un'antenna televisiva posta su un tetto a più di 2 metri di altezza è un cantiere edile ai sensi del D.Lgs 81/08?

Risposta

No, in quanto l'attività non comporta interventi su opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.. come indicato nell'allegato X del D. Lgs.81/08. Dal punto di vista pratico ciò comporta la non applicabilità del Capo I del Titolo IV del suddetto decreto ma l'applicazione invece del Capo II, relativo ai lavori in quota, e delle restanti parti del decreto volte alla messa in atto di misure per la riduzione/abolizione del rischio (quello infortunistico da caduta dall'alto in particolare).

(Luglio 2014)