Dichiarazioni e visti

Dichiarazione e/o attestato di libera vendita

Su richiesta dell'esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, le Camere di commercio possono procedere al rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell'Unione europea, mediante acquisizione agli atti di documenti commerciali di vendita, con riferimento all'ultimo trimestre, relativi ai prodotti oggetto dell'esportazione.

Si tratta di documenti che alcuni Stati (ad esempio Corea, Perù, Messico, Colombia, etc.) richiedono per essere sicuri che la merce importata nel loro Paese abbia libera circolazione nel Paese di origine e, pertanto, sia sottoposta ai controlli della legislazione nazionale anche se non riconducibili a norme specifiche o accordi internazionali.

L'attestazione camerale non rappresenta un'autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d'atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell'UE ed è subordinata alla dichiarazione dell'impresa che i prodotti sono conformi alla legislazione nazionale e dell'UE e sono commercializzati nel rispetto delle normative vigenti.

Tali attestazioni non sono un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio:
- dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE) prodotti cosmetici
- prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi)
- presidi medico chirurgici
- integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali
- medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico)
- prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l'esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.
Per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non è esaustivo, le Camere di commercio possono apporre unicamente un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall'impresa interessata (con eventuale controllo a campione).

Il rilascio, di norma entro 3 giorni dalla richiesta, si ottiene presentando:

  • apposito modulo, firmato in originale dal titolare e/o legale rappresentante;
  • copia di alcune fatture di vendita dell'ultimo trimestre in Italia, o comunque nell'Unione Europea, dei prodotti oggetto della richiesta;
  • Elenco dei principali clienti italiani e stranieri;
  • Diritti di segreteria € 3,00

Visti

Visto per deposito: il visto per deposito può essere richiesto unicamente per documento emessi da Organismi o enti ufficiali (ASL, Istituti Nazionali di certificazione, Organismi internazionali, ecc.).

Visto poteri di firma: per le dichiarazioni rese su carta ufficiale dell'impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore e per le fatture, può essere apposto unicamente il "visto poteri di firma" del dichiarante.
In caso di richiesta del visto poteri di firma su fattura, la fattura oggetto di trasmissione telematica, dovrà essere firmata digitalmente e con firma olografa da parte del legale rappresentante.

Diritti di segreteria: 3,00 Euro

PagoPAIstruzioni Pagamento SIPA

Accesso piattaforma SIPA
Servizio da selezionare: Attestazioni
Importo da digitare: € 3,00

Azioni sul documento

pubblicato il 26/08/2019 ultima modifica 01/03/2021