Rimborsi per indebiti versamenti

Come chiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza per il diritto annuale.

La richiesta di rimborso può essere presentata mediante compilazione del modulo allegato, in caso di doppio, erroneo o non dovuto versamento del diritto annuale.

Si ricorda, inoltre, che dal primo gennaio 2002 non è più possibile presentare istanze di rimborso per annualità anteriori al 2000 (art.17 Legge 488/99) e che per le annualità successive al 2000 le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.

Si precisa che non è possibile procedere a rimborsi nei confronti di società che risultino già cancellate dal Registro Imprese.

In alternativa alla richiesta di rimborso è possibile usufruire dell'istituto della compensazione tramite il mod. F24.

L'ufficio Diritto Annuale si riserva la facoltà di non concedere il rimborso e di non autorizzare la compensazione qualora sussistano situazioni debitorie di diritto annuale relative ad altre annualità, anche in presenza di ruoli esattoriali.

In ogni caso è consigliabile contattare l'Ufficio Diritto Annuale per verificare la reale esistenza del credito da recuperare.

Pagamento di somme iscritte a ruolo

L'art. 31 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010, che ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2011 la possibilità del pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante compensazione di crediti relativi alle stesse imposte, con l'utilizzo del modello unificato di pagamento F24 - codice tributo RUOL – non è applicabile in caso di iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di diritto annuale.

Istruzioni per richiesta rimborsi Diritto Annuale

Il modulo deve essere:

  • compilato in stampatello in tutte le sue parti;
  • firmato dal titolare o dal legale rappresentante (firma semplice);
  • trasmesso all'ufficio mediante utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata oppure a mezzo posta o fax, nonché consegnato direttamente all'ufficio Diritto Annuale. 

Alla domanda devono essere allegati:

  • la fotocopia (semplice) di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità;
  • la copia del modello F24 o per i versamenti con conto corrente postale la ricevuta originale del bollettino, relativo al doppio o erroneo pagamento.

Si fa presente che non si procede a rimborso qualora esistano debiti relativi ad annualità diverse da quella oggetto di rimborso, ivi comprese quelle per le quali sia già stato emesso il relativo ruolo esattoriale.

Si ricorda, inoltre, che dal primo gennaio 2002 non è più possibile presentare istanze di rimborso per annualità anteriori al 2000 (art.17 Legge 488/99), e che per le annualità successive al 2000 le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.

Per richieste di rimborso inerenti le imprese cancellate dal Registro Imprese contattare l’ufficio Diritto Annuale per tutte le informazioni in merito.

Azioni sul documento

pubblicato il 03/09/2019 ultima modifica 30/06/2020