Bilanci e situazioni patrimoniali

Il deposito del bilancio, con l'eventuale elenco soci, va effettuato presso l'ufficio Registro Imprese territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso.

Istruzioni Ministeriali per la compilazione

Di seguito si evidenziano alcune delle modifiche e novità introdotte dalla Circolare 3668/c del 27/02/2014 relativamente al modulo B.

Bilancio consolidato

L'art. 42 cit. del D. Lgs. 127/1991 prevede che il bilancio consolidato sia depositato "con il bilancio d'esercizio"; per esigenze informatiche, tuttavia, il deposito di tali due bilanci non è possibile mediante un'unica pratica. Di conseguenza, dopo avere provveduto (mediante presentazione di un modulo B) al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese tenute all'adempimento di cui al presente paragrafo presenteranno per il deposito il bilancio consolidato mediante un ulteriore modulo B con allegato un modulo Note recante gli estremi relativi al modulo B del bilancio ordinario.
Ciò evidenzierà il "collegamento" tra i due adempimenti al fine dell'applicazione del corretto diritto di segreteria e della corretta imposta di bollo.

Bilancio sociale

Il decreto ministeriale emanato in attuazione dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 155/2006, ha previsto che tra i documenti che l'ente impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese vi siano:

  • (omissis)
  • b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
  • c) il bilancio sociale, di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
  • (omissis).

Ai fini del deposito dei documenti di cui alle sopra richiamate lettere b), c) e d) si ritengono utilizzabili le modalità già indicate nel precedente paragrafo B) Bilancio consolidato, al fine di evidenziare il "collegamento" degli adempimenti in questione e, quindi, dell'applicazione del corretto diritto di segreteria e della corretta imposta di bollo.

Casi particolari

Si rimanda alla sezione apposita del Manuale Operativo Bilanci che comprende le specifiche sulle società cooperative, società di mutuo soccorso, società benefit, aziende speciali, contratti di rete, confidi, ecc.

Destinatari

Tutte le società di capitali e le società cooperative, sono tenute a depositare il bilancio d'esercizio.
Le società per azioni non quotate, in un mercato regolamentato, devono depositare, entro gli stessi termini, anche l'elenco soci.

Modalità di presentazione

Per quanto riguarda la predisposizione e l'invio dei bilanci, sono disponibili le seguenti modalità:

"DIRE" è il servizio on-line delle Camere di Commercio, raggiungibile al seguente indirizzo: https://dire.registroimprese.it, che permette di compilare e inviare sia pratiche di comunicazione unica, che bilanci. "DIRE" è in grado di garantire un'agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l'installazione di software specifico. Il servizio può essere utilizzato per l'invio di tutte le tipologie di bilancio per cui è previsto il deposito presso il Registro Imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l'aggiornamento dell'elenco soci.

"Soluzioni di mercato" realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell'apposita sezione del Registro Imprese per l'invio pratiche e Comunicazione Unica. Una lista, non esaustiva, di alcune delle principali soluzioni di mercato è presente al seguente indirizzo: https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzioni-mercato Gli aggiornamenti e le specifiche di funzionamento degli strumenti sono disponibili:

Indicazioni per il deposito del bilancio in formato elettronico elaborabile (XBRL)

Il formato XBRL è un documento informatico "elaborabile" che consente di facilitare lo scambio di informazioni finanziarie. Si basa su determinate tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Per "tassonomia" si intende un file al cui interno sono elencate le definizioni degli elementi ovvero delle voci di bilancio, che l'utente potrà utilizzare nel processo di redazione del documento contabile.

Come fare

Tutte le informazioni e strumenti online accessibili dalla pagina https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci

Tutti gli approfondimenti, sia di carattere normativo che operativo, nel manuale operativo disponibile al link
https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-e-semplificazione/registro-delle-imprese-e-anagrafi-camerali

Consorzi con attività esterna e contratti di rete: deposito della situazione patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2165 bis c.c. i consorzi con attività esterna sono tenuti, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, a depositare al Registro Imprese la situazione patrimoniale "…osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni…" (art. 2423 I comma c.c.).

Anche per i contratti di rete dotati di organo comune e di fondo patrimoniale il termine per il deposito della situazione patrimoniale è di 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.

Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL con la tassonomia vigente.

L'adempimento non comporta, invece, il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale né dell'elenco dei consorziati.

Diritti di Segreteria e imposta di bollo

  • Diritti di Segreteria 2023: € 62,30
  • Imposta di bollo: € 65,00

Normativa

  • Codice Civile Artt. 2435, 2493, 2630
  • Dpr 581/95
  • Dpr 558/99
  • D.P.C.M. del 10 dicembre 2008
  • Comunicato Ministero Sviluppo Economico G.U. n. 48 del 27/02/2009
  • Codice Civile Art. 2615-bis

Azioni sul documento

pubblicato il 21/10/2019 ultima modifica 03/03/2023