Installatori di impianti

Riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di installazione impianti

D.M. 37/2008 - Installazione di impianti tecnologici - Abilitazioni piene e/o limitate
Nota di chiarimenti del Ministero - Circolare del 13 marzo n.3717

Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica, mediante la nomina di un Responsabile Tecnico, cioè di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d'opera, dipendente, amministratore, procuratore / institore).

Per le imprese artigiane il Responsabile tecnico deve essere il titolare o un socio prestatore d'opera.

Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività che si intendo esercitare, seguiti da un periodo di due anni continuativi - un anno per l'installazione di impianti lettera d) - alle dirette dipendenza di una impresa del settore;

c) titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni consecutivi - due anni per l'installazione degli impianti lettera d) - alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti.

I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni - quattro per l'installazione di impianti lettera d) .

Un responsabile Tecnico non può ricoprire tale carica in altra impresa e questa qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Nota:

L'impresa può esse re iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane solo se il Responsabile Tecnico è il titolare o un socio(socio accomandatario nelle s.a.s. - socio nelle s.n.c. - socio prestatore d'opera nelle s.r.l.)
Negli altri casi, l'impresa può essere iscritta al Registro delle Imprese.

Destinatari

Coloro che intendono esercitare in forma di impresa, individuale o societaria, le attività di installazione di impianti, sia in immobili civili che industriali, secondo la seguente classificazione:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (intesi come circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere; vi rientrano anche gli impianti di auto produzione di energia fino a 20 kw nominale e gli impianti posti all'esterno degli edifici se collegati anche solo funzionalmente agli stessi);

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (intesi come componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, esclusi gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni ai quali si applica la normativa specifica);

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali ( intesi come l'insieme di tubazioni, serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, comprese le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto e per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione);

f) impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio (intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).

Modalità operativa

L'esercizio dell'attività di Installazione di impianti è soggetto alla presentazione della SCIA (ex Dichiarazione Inizio Attività) di cui all'art.19 della L. n. 241/1990.

Il modello SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da allegare alla pratica deve essere codificato utilizzando il codice: C20

La SCIA deve essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica e va allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2).

La SCIA deve contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione di tale segnalazione all'amministrazione competente.

La Camera di Commercio ha 60 giorni a disposizione per la verifica dei requisiti e prendere i provvedimenti necessari in caso di riscontri negativi.

L'esercizio dell'attività è soggetto al versamento dei diritti di segreteria previsti dalle tabelle vigenti.

Per approfondimenti consultare anche la Circolare interpretativa n. 3637/C del Ministero dello Sviluppo Economico.

Verifica Dichiarazioni di Conformità

Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola d'arte.
Ai sensi dell’art. 11 del DM 37/08 l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità in duplice copia.

Tali dichiarazioni vanno rese sulla base dei modelli aggiornati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2010.

Lo Sportello Unico per l'edilizia inoltrerà poi una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del Registro delle Imprese alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112.

Guida alla conversione dalla Legge 46/90 al DM 37/08

Disponibile la guida regionale e la modulistica per gli adempimenti legati all'adeguamento al D.M. 37/2008 delle imprese che svolgono attività di installazioni impianti ai sensi della L. 46/90.

In allegato la guida, il modello di conversione e la tabella riepilogativa di passaggio dalla L. 46/90 al DM 37/08.

Riconoscimento delle qualifiche professionali estere

I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, trovano in questa sezione le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
Il Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali in riferimento alle attività regolamentate quali: Installazione di impianti; Autoriparazione; Pulizie; Agenti di affari in mediazione; Agenti e rappresentanti di commercio; ecc.
Per tutte le informazioni e modalità di presentazione della domanda si rimanda al sito del MISE.

In relazione a pareri dell'Agenzia delle entrate non si applica più la Tassa di Concessione Governativa alle attività regolamentate. (Vedi notizia completa)

Guida regionale dei titoli di studio idonei per le attività di autoriparazione, impiantistica e pulizie

Disponibile on-line il manuale contenente le linee guida condivise dalle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna sui titoli di studio idonei per il conseguimento dei requisiti professionali per le attività di autoriparazione, di impiantistica e di pulizie disciplinate, rispettivamente, dalla L. 122/1992, dal D.M. 37/2008 e dalla L. 82/1994.

Normativa

  • D.M. 22 gennaio 2008, n.37
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 19
  • Decreto Ministero Sviluppo Economico 19/05/2010

Link