Imprese di pulizia e disinfezione. Imprese di disinfestazione, sanificazione e derattizzazione.

Requisiti per l'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, di disinfestazione, sanificazione e derattizzazione.

Nuova modulistica per le attività regolamentate di commercio ingrosso, pulizia e facchinaggio.
Modulistica unificata e standardizzata (Vedi notizia completa)

In relazione a pareri dell'Agenzia delle entrate non si applica più la Tassa di Concessione Governativa alle attività regolamentate. (Vedi notizia completa)

Pubblicata la guida regionale contenente le linee guida ai titoli di studio idonei per le attività disciplinate dalla L. 122/1992, D.M. 37/2008 e L. 82/1994

Guida regionale dei titoli di studio idonei per le attività di autoriparazione, impiantistica e pulizie

Disponibile on-line il manuale contenente le linee guida condivise dalle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna sui titoli di studio idonei per il conseguimento dei requisiti professionali per le attività di autoriparazione, di impiantistica e di pulizie disciplinate, rispettivamente, dalla L. 122/1992, dal D.M. 37/2008 e dalla L. 82/1994.

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L'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione è soggetto al possesso di:

Requisiti di capacità economico-finanziaria

  • iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d'opera;
  • assenza di protesti cambiari a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori.

Requisiti di onorabilità

  • non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dall'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o dichiarazione di chiusura del fallimento;
  • non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
  • non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale;
  • non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di una impresa individuale, da tutti i soci di società in nome collettivo, dai soci accomandatari di società in accomandita semplice, dai componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.

L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è soggetto al possesso, oltre che dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità di cui sopra, di:

Requisiti di capacità tecnico-professionale

  • diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività (si ritiene idoneo il titolo il cui piano di studi abbia previsto esami di chimica, scienze naturali e biologiche);
  • diploma di istruzione di scuola media superiore in materia tecnica attinente (si ritiene idoneo il diploma nel cui piano si studi sia stato previsto almeno un biennio di chimica e nozioni di scienze naturali e biologiche);
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente di formazione professionale ( si ritiene idoneo il corso professionale nel cui piano di studi sia stato previsto almeno un biennio di chimica e nozioni di scienze naturali e biologiche);
  • assolvimento dell'obbligo scolastico e svolgimento di un periodo di esperienza professionale nello specifico campo di attività all'interno di imprese del settore, per almeno tre anni.

I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dal “preposto tecnico-organizzativo".

Nota:

L'impresa può essere iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane solo se il "preposto tecnico-organizzativo" è il titolare o un socio(socio accomandatario nelle s.a.s. - socio nelle s.n.c. - socio prestatore d'opera nelle s.r.l.)
Negli altri casi, l'impresa può essere iscritta al Registro delle Imprese.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle Pubbliche Amministrazioni secondo la normativa comunitaria, le imprese di pulizia e disinfezione, le imprese di disinfestazione, sanificazione e derattizzazione con un periodo di esercizio non inferiore a due anni, possono presentare istanza di iscrizione secondo le seguenti fasce di classificazione di volume d'affari al netto dell'IVA:

Fasce di classificazione in base al volume d'affari, al netto dell'I.V.A., realizzato mediamente nell'ultimo triennio o, nel caso di minor periodo, non inferiore a due anni.

a) fino a € 51.646,00
b) fino a € 206.583,00
c) fino a € 361.520,00
d) fino a € 516.457,00
e) fino a € 1.032.914,00
f) fino a € 2.065.828,00
g) fino a € 4.131.655,00
h) fino a € 6.197.483,00
i) fino a € 8.263.310,00
l) oltre € 8.263.310,00

La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio.
Nel caso di prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987 .

Per l'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere anche ai seguenti.

Requisiti economico-finanziari:

  • aver fornito nel periodo di riferimento un servizio di importo non inferiore al 40% ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione;
  • aver sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. L'impresa che per la sua natura giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui sopra, ovvero che per qualunque motivo non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e a assicurazione.

L'impresa deve fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività:

  • copia dei libri paga e dei libri matricola o copia del Mod. 770;
  • l'elenco dei servizi eseguiti nel settore pulizie allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente.

L'impresa deve fornire, inoltre:

  • l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda;

Le variazioni che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi. In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

Destinatari

Chi intende esercitare in forma di impresa, individuale o societaria, le attività di:

  • Pulizia
    Complesso dei procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • Disinfezione
    Complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
  • Disinfestazione
    Complesso dei procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e speci vegetali non desiderate;
  • Derattizzazione
    Complesso dei procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
  • Sanificazione
    Complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Modalità operativa

L'esercizio dell'attività di Pulizie e Disinfezione o di Disinfestazione, Derattizzazione, Sanificazione è soggetto alla presentazione della SCIA (ex Dichiarazione Inizio Attività) di cui all'art.19 della L. n. 241/1990.

Il modello SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da allegare alla pratica deve essere codificato utilizzando il codice: C22

La SCIA deve essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica e va allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2).

La SCIA deve contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione di tale segnalazione all'amministrazione competente.

La Camera di Commercio ha 60 giorni a disposizione per la verifica dei requisiti e prendere i provvedimenti necessari in caso di riscontri negativi.

Per le imprese già esercenti l'attività di Disinfestazione, Derattizzazione o Sanificazione, nel caso di aggiunta o sostituzione del Preposto Tecnico, con la modulistica prevista dal Registro Imprese o dall'Albo artigiani, va trasmesso l'Allegato PT.

L'esercizio dell'attività è soggetto al versamento dei diritti di segreteria previsti dalle tabelle vigenti.

Per approfondimenti consultare anche la Circolare interpretativa n. 3637/C del Ministero dello Sviluppo Economico.

Riconoscimento delle qualifiche professionali estere

I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, trovano in questa sezione le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
Il Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali in riferimento alle attività regolamentate quali: Installazione di impianti; Autoriparazione; Pulizie; Agenti di affari in mediazione; Agenti e rappresentanti di commercio; ecc.
Per tutte le informazioni e modalità di presentazione della domanda si rimanda al sito del MISE.

Normativa

  • Legge 25 gennaio 1994, n. 82
  • D.M. 7 luglio 1997, n. 274
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 19
  • Legge 2 aprile 2007, n.40

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Azioni sul documento

pubblicato il 15/10/2019 ultima modifica 25/03/2022