Agenti e Rappresentanti di Commercio

E' agente di commercio la persona fisica o la società che viene stabilmente incaricata, da una o più imprese, di promuovere le vendite in una zona determinata.

E' rappresentante di commercio la persona fisica o la società che viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di concludere le vendite in una zona determinata.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato interno), è stato soppresso il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e sono state ridefinite le procedure.

A decorrere dal 12 maggio 2012 sono operativi i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 che disciplinano le nuove modalità d'iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti d'affari in mediazione, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli ed Elenchi.

L'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, svolta individualmente o in forma collettiva, è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge n. 204/1985 e dal Decreto 26 ottobre 2011.

La SCIA va presentata con procedura telematica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove si intende iniziare l'attività contestualmente alla Comunicazione Unica.

La data di inizio attività deve essere contestuale alla presentazione della SCIA.

Verifica requisiti

L'Ufficio ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive contenute nella SCIA e, cosi come previsto dall'art. 19 comma 3 della L. 241/90, in caso di verificata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione di attività fatto salvo, se possibile, la possibilità di conformare la stessa entro il termine fissato dall'Ufficio.

Incompatibilità

Per le attività in argomento sussiste incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa quale dipendente e nei confronti di coloro che svolgono attività di intermediazione.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Possono svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio coloro che risultano in possesso dei requisiti morali e professionali.
I requisiti devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, dai legali rappresentanti di società, dai preposti e da tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa.

Requisiti Morali

  • non essere stato interdetto o inabilitato;
  • non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti:
    delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposoper il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.Lgs n. 159/2011, della L. n. 575/1965 e della L. N. 646/1982.

Requisiti tecnico-professionali (alternativi tra loro)

  • possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
  • aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso professionale per agenti e rappresentanti di commercio istituito o riconosciuto dalle Regioni;
  • aver prestato la propria opera per almeno un biennio (anche non continuativo) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda in qualità di viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite (con inquadramento nei primi due livelli contrattuali), coadiuvante, titolare o amministratore di società con attività di vendita o somministrazione;
  • essere iscritto nell'apposita sezione REA di cui all'art. 7 del Decreto 26 ottobre 2011;
  • essere iscritto nel soppresso ruolo (possibilità consentita nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011 - fino al 12/05/2017).
    Attenzione: questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso Ruolo.

Agente di commercio per l'estero

Come da parere Ministeriale prot. 347869 del 2 ottobre 2018 rilasciato alla CCIAA di Modena necessari i requisiti professionali anche per agente di commercio operante all'estero.

Il Mise ritiene che la comunicazione di aver iniziato l'esercizio dell'attività agenziale in campo internazionale non determina per un'impresa italiana l'esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 204/1985 e, pertanto, la necessità della presentazione della SCIA.

Tessera personale di riconoscimento

L'Ufficio del registro delle imprese, su apposita richiesta, rilascia una tessera personale di riconoscimento ai soggetti iscritti nel registro delle imprese.

Per ottenere la tessera di riconoscimento è necessario presentare alla Camera di commercio la seguente documentazione:

  • modello di richiesta di rilascio tessera, soggetto all'imposta di bollo di € 16,00, sottoscritto dall'interessato allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • 1 foto formato tessera.

Contestualmente dovranno essere versati gli importi dovuti a titolo di:

  • Diritti di segreteria: € 25,00
  • Bollo: € 16,00 da applicare virtualmente sulla tessera di riconoscimento.

La tessera, della durata di cinque anni, reca gli estremi identificativi del possessore con l'indicazione della data di "iscrizione" e della data di "scadenza". Alla scadenza dei cinque anni, nel caso di prosecuzione dell'attività, dovrà essere presentata la richiesta di rinnovo della tessera.

Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di agente di commercio, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire la tessera di riconoscimento all'Ufficio del Registro delle imprese entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.

Coloro che risultano iscritti nell'apposizione sezione REA non hanno titolo per ottenere il rilascio della tessera personale di riconoscimento.

Modalità operativa

Strumenti

Dal 14 maggio l'applicativo STARWEB è stato aggiornato ed integrato con la nuova modulistica ministeriale per la predisposizione della SCIA nel nuovo formato XML firmato digitalmente per l'acquisizione e trasmissione integrata dei moduli, dei dati e di eventuale altra documentazione secondo una forma standardizzata e per l'scrizione nell'apposita sezione del REA di persone fisiche non esercitanti attività d'impresa.

Per queste tipologie di pratiche è possibile utilizzare software di altri produttori che abbiano implementato le specifiche tecniche per questi servizi.

Disponibile la Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di Agenti e Rappresentanti di Commercio (L. 204/85) redatta dalle Camere di Commercio della Regione Emilia Romagna.

Pubblicato anche il Modello Integrativo alla sezione requisiti per le dichiarazioni da allegare alla pratica telematica inviata al Reg.Imprese a dimostrazione del possesso del requisito professionale inerente l'attività svolta)

Si ricorda che alla pratica è necessario allegare copia del Contratto di agenzia (art. 1742 del cod. civ.)

Disponibile, nella sezione allegati, specifica guida alla compilazione redatta da Infocamere.

Per i titoli di studio validi, si veda parere Ministero Sviluppo Economico prot. n. 97467 del 07/04/2016 ed elenco riassuntivo delle precedenti circolari Ministeriali.

Costi

Imposta di bollo e diritti di segreteria, come da Tabelle Ministeriali vigenti e Guida operativa

Riconoscimento delle qualifiche professionali estere
I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, trovano in questa sezione le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
Il Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali in riferimento alle attività regolamentate quali: Installazione di impianti; Autoriparazione; Pulizie; Agenti di affari in mediazione; Agenti e rappresentanti di commercio; ecc.
Per tutte le informazioni e modalità di presentazione della domanda si rimanda al sito del MISE.

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio.

L'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto MISE del 26 ottobre 2011, è tenuto alla verifica dinamica della permanenza del possesso dei requisiti e delle altre condizioni di legge per le imprese e per i soggetti esercitanti l'attività di Agente e Rappresentante di Commercio.
Infatti, ai sensi delle norme citate, l'ufficio Registro Imprese deve verificare almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento delle attività in parola, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto e anche per i soggetti inattivi iscritti all'apposita sezione REA (persone fisiche).
I soggetti interessati riceveranno via PEC o con raccomandata A/R una nota con l'invito a presentare l'apposito modello di autocertificazione completo della documentazione richiesta da trasmettere con la modalità della Comunicazione unica al registro delle imprese.

Tale adempimento si assolve con la presentazione della Comunicazione unica completa della seguente documentazione:

  1. modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO compilato e sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale, da ciascun legale rappresentante e da ciascun preposto all'esercizio dell'attività agenziale (anche se nominato in localizzazioni ubicate in province diverse da quella della sede) - IL FILE VA CODIFICATO C47 - MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI 
  2. modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI – INTERCALARE ANTIMAFIA compilato e sottoscritto da parte di soggetti diversi dal titolare / legale rappresentante / preposto che ricoprono determinati incarichi nell'impresa (il dettaglio dei soggetti obbligati è riportato sul sito internet della Camera di commercio);

La compilazione della pratica telematica avviene con le seguenti modalità:

  • chi utilizza l'applicativo ComunicaStarweb sceglie, dalla sezione Dati impresa, la voce Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo;
  • chi utilizza Software diversi genera un modello I2, in caso di impresa individuale, o un modello S5, in caso di società.

In tutti i casi è necessario allegare, in formato PDF/A - ISO 19005, i modelli di autocertificazione sottoscritti digitalmente dal/dai soggetto/i che la rende/ono.

Nel caso in cui un'impresa con sede in altra provincia debba ottemperare all'adempimento della revisione solo per unità locali presenti nella provincia di Modena occorre compilare la modulistica per il Registro Imprese selezionando dall'applicativo ComunicaStarweb (o altro analogo) la voce Variazione, quindi indicare quale Camera destinataria quella di Modena e spuntare la voce Variazione unità locale.

Dopo aver selezionato l'unità locale oggetto di comunicazione, proseguire senza modificare nulla e concludere inserendo nel campo NOTE la seguente informazione:
Verifica dinamica permanenza requisiti agenti e rappresentanti di commercio ai sensi del D.M. 26.10.2011

Tutta la documentazione, firmata digitalmente, dovrà essere inclusa nella pratica classificandola come "Tipo documento" C47 (Modello verifica dinamica requisiti).

L'adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 18,00.

Per l'assistenza alla predisposizione e all'invio della comunicazione è possibile contattare il Supporto specialistico o l'Ufficio Registro Imprese tramite mail: registro.imprese@mo.camcom.it.

La modulistica da utilizzare per l'adempimento è pubblicata sul sito internet della Camera di commercio di Modena nella sezione Moduli e Guide presente nella pagina delle attività regolamentate - Agenti e rappresentanti di commercio.

Si informa che la mancata presentazione della pratica telematica - Comunicazione unica verifica dinamica requisiti - nei termini indicati comporterà l'inibizione alla continuazione dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio con contestuale annotazione nella posizione R.E.A. di codesta impresa della cessazione della medesima attività e, se ne ricorrono i presupposti, l'adozione di procedimenti disciplinari.

Si ricorda, altresì, che chiunque eserciti l'attività di agente o rappresentante di commercio (titolare dell'impresa individuale, legale rappresentante, preposto o altro) deve essere in possesso dei seguenti requisiti di legge autocertificati e documentati con la modulistica sopra indicata:

  • onorabilità - assenza di condanne per determinati reati compreso il requisito dell'antimafia;
  • incompatibilità - l'attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti privati o pubblici (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto) e con l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.

Normativa

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pubblicato il 15/10/2019 ultima modifica 30/08/2023