Obbligatorio codice fiscale dei soggetti esteri non residenti

Novità introdotte dalla nuova modulistica

Con la nuova modulistica è stato introdotto l'obbligo di indicare il codice fiscale per tutte le persone fisiche che si iscrivono con una carica/qualifica nel registro imprese/REA, compresi i soggetti con cittadinanza straniera anche se residenti/domiciliati all'estero.

Si riporta quanto previsto dalle istruzioni generali della Circolare 3668/c

Per le persone fisiche, anche non residenti, che a qualsiasi titolo vanno iscritte nel R.I. o nel REA, è sempre obbligatoriamente richiesto il C.F. italiano.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno indicati il codice fiscale (se esistente), la denominazione, la ragione sociale, lo stato di costituzione (sede), il domicilio fiscale in Italia o il domicilio della sede legale all’estero.
Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, deve essere inoltre indicata almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Quindi dal 1° aprile 2014 non potranno più essere iscritte persone fisiche senza codice fiscale.

I soggetti con cittadinanza estera dovranno preventivamente richiedere il proprio codice fiscale all'Agenzia delle Entrate ed indicarlo nell'apposito riquadro della modulistica.