Tutela del Mercato / Brevetti e Marchi
Marchio d'impresa
Abstract
Richiesta di registrazione del marchio d'impresa.
Oggetto
Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio.
Possono costituire oggetto di registrazione come marchi d'impresa i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:
- Novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se si tratta di marchio collettivo) o qualora sia decaduto per non uso da oltre cinque anni;
- Capacità distintiva: è la capacità di
distinguere un prodotto o servizio da quello di altri.
Non possono essere oggetto di registrazione i segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono. - Liceità: conformità all'ordine pubblico e al buon costume.
Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali, ad esempio:
- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi;
- i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
- i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza;
- i segni che possono costituire una violazione dell'altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i nomi di persona, se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso gode nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa.
Oltre al marchio d'impresa, individuale, la
legislazione italiana individua un'altra tipologia di marchio, il
marchio collettivo, che svolge la funzione di
garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti
o servizi.
A differenza del marchio d'impresa, un marchio collettivo può
consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire
per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, in
tale caso, la registrazione può essere rifiutata, con provvedimento
motivato, quando i marchi richiesti possano creare situazioni di
ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo
sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. Il titolare
del marchio costituito da nome geografico non potrà vietare a
terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale e quindi
limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
Destinatari
Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
Anche le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli.
I marchi d'impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.
Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.
Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.
Modalità operativa
Per ottenere la registrazione di un marchio di impresa
Occorre presentare, personalmente o a mezzo mandatario, domanda su apposito modulo MODULO C redatta in due esemplari firmati in originale, presso le Camere di Commercio ciascun giorno lavorativo dalle 9 alle 12 escluso il sabato.
Dal 1/6/2006 è possibile presentare domanda di marchio con
procedura telematica, per procedere è
necessario:
- collegarsi al sito internet al sito Telemaco e registrarsi nella sezione "Servizi gratuiti" e, quindi, accedere alla sezione "e-government, sportelli telematici, brevetti e marchi";
- possedere un dispositivo per la firma digitale dei documenti;
- stipulare un contratto "Telemaco Pay" per la gestione dei pagamenti telematici (diritti di segreteria e imposta di bollo);
- cliccare nella sezione "Help", scaricare il manuale per il depositante e seguire la procedura e le istruzioni per la compilazione elettronica dei moduli e per la spedizione telematica delle domande.
La domanda di registrazione di marchio MODULO C deve contenere:
- l'identificazione del richiedente e, se vi sia, del mandatario e l'atto di nomina;
- l'eventuale rivendicazione della priorità ;
- la riproduzione del marchio;
- l'elenco dei prodotti e/o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere facendo riferimento alla 10° Classificazione di Nizza;
Occorre tenere presente che al fine di tutelare tutti i
prodotti/servizi compresi in ogni singola classe, si dovrà
scrivere per esteso e per ogni classe richiesta
nel riquadro E quanto segue:
Numero della classe, titolo completo della medesima, seguita da
esplicita dichiarazione del tipo "Si richiede la registrazione per
tutti i prodotti e/o servizi presenti nella lista alfabetica della
Classificazione di Nizza"
Esempio : Classe 25 - Articoli di abbigliamento, scarpe,
cappelleria - "Si richiede la registrazione per tutti i prodotti
presenti nella lista alfabetica della Classificazione di
Nizza.".
Nel caso, invece, non si intenda estendere la
tutela a tutti i prodotti/servizi della singola
classe, basterà esplicitare le sole voci di interesse
specifico:
Esempio per la tutela delle sole cinture in tela: Classe 25 -
Cinture in tela.
Risulta importante per il titolare un attestato con indicazione chiara dei prodotti/servizi delle classi scelte della Classificazione di Nizza, per questo non sono accettate frasi dichiarative - "Si richiede la registrazione per tutti i prodotti presenti nella lista alfabetica della Classificazione di Nizza." - nel riquadro L - Annotazioni speciali, o in documenti allegati.
Nel caso lo spazio della pagina n. 1/2 non sia sufficiente è necessario utilizzare uno o più fogli aggiuntivi.
La modulistica, le istruzioni ministeriali per la compilazione dei moduli, la classificazione dei prodotti e dei servizi sono scaricabili alla voce MODULISTICA.
Alla domanda di registrazione dovrà essere allegata l'attestazione di versamento delle Tasse di Concessione Governative.
Se il deposito avviene a mezzo mandatario è necessario allegare la lettera d'incarico in bollo da euro 14,62.
Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo, dovrà essere allegata anche una copia del regolamento che ne disciplina l'uso e la concessione, i controlli e le relative sanzioni e tutto quanto sia necessario per concedere, controllare e revocare ad un imprenditore l'uso del marchio stesso. Per eventuali modifiche al regolamento in questione vige l'obbligo della notifica all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in tale modo che chiunque possa conoscere in cosa consista la garanzia effettivamente fornita dalla presenza di un marchio collettivo su un determinato prodotto o in relazione ad un determinato servizio. L'omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo può comportare la decadenza del marchio stesso.
Col Nuovo Codice di Proprietà Industriale (D.Lgs 30/2005) non è più prevista la presentazione della Dichiarazione di Protezione.
I Costi di registrazione del marchio sono:
- La Tassa di Concessione Governativa: da pagarsi, in un
ammontare variabile secondo lo schema riportato qui sotto, sul
conto corrente postale n° 82618000, intestato all'Agenzia delle
Entrate - Centro Operativo di Pescara, effettuato su modulo di c/c
postale a tre tagliandi, indicando la causale del versamento e
presentandosi all'ufficio con attestazione e ricevuta del
versamento.
Gli importi sono fissati dal D.P.R. 26/10/1972 n°641 e successive modifiche:
Registrazione per marchi d'impresa Euro Per la domanda di primo deposito 34,00 Per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di rinnovazione - riguardante i generi di una sola classe 67,00 - per ogni classe in più 34,00
Registrazione per marchi collettivi Per la domanda di primo deposito 135,00 Per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di rinnovazione riguardante genere di una o più classi 202,00 Per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) 34,00 Per il deposito con lettera d'incarico 34,00 - Marca da bollo:
1 Marca da bollo da euro 14,62 da applicare sul modulo originale del verbale di deposito;
1 Marca da bollo da euro 14,62 (+ euro 3 in contanti per diritti di segreteria) qualora l'interessato desideri una copia conforme all'originale, avente effetto legale.
Bollo virtuale per deposito telematico euro 42,00. - Diritti di segreteria: dal 26 luglio 2006 è
richiesto, al momento del deposito presso l'Ufficio Brevetti della
Camera di Commercio, il pagamento in contanti:
- di euro 40,00 per deposito della domanda con modello cartaceo, più euro 3,00 per diritti di autentica qualora l'interessato richieda una copia conforme all'originale;
- di euro 15,00 se la presentazione avviene per via telematica.
Precisazioni per la compilazione della domanda di registrazione del marchio:
Quando nella domanda viene rivendicato il diritto di priorità di un primo deposito effettuato all'estero o di divulgazione effettuata in Esposizioni o Fiere Ufficiali, deve essere allegato il documento di priorità con traduzione in lingua italiana.
Nel caso di marchi contenenti stemmi, corone, medaglie, denominazioni araldiche, ritratti o nomi di terzi, diciture o raffigurazioni di carattere sacro, è necessario allegare alla domanda i certificati idonei, attestanti il diritto all'utilizzo degli stessi.
Non è consentito, con una sola domanda, richiedere più
registrazioni, nè una sola registrazione per più marchi.
Se il marchio è costituito da diciture in lingua straniera, queste
dovranno essere tradotte in lingua italiana.
L'esemplare della riproduzione del marchio non dovrà contenere alcun riferimento o richiamo a brevetti d'invenzione o a modelli industriali, neppure se riguardano i prodotti o le merci che il marchio è destinato a contraddistinguere.
Per le registrazioni di rinnovazione, gli esemplari del marchio devono avere le stesse caratteristiche del marchio di originario deposito (anche cromatiche, quando il marchio sia stato depositato a colori).
Per effettuare una preventiva ricerca di anteriorità:
Per verificare che non esistano già marchi o altri segni distintivi (es. ditta, denominazioni o ragioni sociali, insegne, domini aziendali, ecc.) identici o simili concernenti prodotti o servizi identici o affini, consultare le banche dati.
Sul territorio nazionale vigono i marchi nazionali, comunitari e internazionali che designano l'Italia o l'Unione Europea. Pertanto una completa ricerca sul territorio nazionale deve riguardare le relative banche dati (UIBM, OAMI, WIPO).
Normativa
D.Lgs 10/2/2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale
Contatti
Brevetti e Marchi
Tel. 059 208805
Fax 059 208295
cerca nel sito
Link esterni
- 10a Classificazione internazionale di Nizza dei prodotti e servizi dell'Ufficio dell'Unione Europea
- International Classifications at WIPO
- UIBM 10a Classificazione analitica dei prodotti e dei servizi
- Piattaforma Innovazione
- Banca dati UIBM - Marchi Nazionali
- Banca dati OAMI - Marchi Comunitari
- Banca dati WIPO - Marchi Internazionali
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