Accesso Civico

Accesso Civico Semplice

L'accesso civico di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati per i quali sia previsto l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'amministrazione individuato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013.

L'amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito web istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunicando al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, l'Ente indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La tutela del diritto d'accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dal D.Lgs. 33/2013.

La richiesta di accesso civico va presentata all'Avv. Stefano Bellei, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio I.A.A. di Modena, Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena, tel. 059 208111, fax 059 243631, mail , posta certificata .

Accesso Civico Generalizzato

L'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 è il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Questa nuova tipologia di accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni non è sottoposta ad alcuna limitazione e può avvenire anche in assenza dell'interesse diretto concreto e attuale necessario per il tradizionale accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990 (accesso documentale).

L'istanza non va motivata. Deve essere in ogni caso identificato chiaramente l'oggetto della richiesta, e va accertata l'identità del richiedente.

La richiesta di accesso civico può essere trasmessa per posta elettronica certificata () e presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:

È responsabilità dell'Ente informare eventuali controinteressati e, in tal caso, chi ritiene compromesso il proprio diritto alla riservatezza si può opporre. L'opposizione va motivata.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 104/2010.

L'accesso civico generalizzato, può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici inerenti a:

  • a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  • b) la sicurezza nazionale;
  • c) la difesa e le questioni militari;
  • d) le relazioni internazionali;
  • e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

E' altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di seguenti interessi privati:

  • a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

E' inoltre escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

Accesso documentale ai sensi della L. 241/1990

L'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss della L. 241/1990 è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi, purché vantino un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, alla conoscenza ed alla informazione di atti o provvedimenti amministrativi.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere presentata alla Camera di Commercio I.A.A. di Modena , tramite posta elettronica certificata: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it.

Registro degli accessi

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